Nel corso di una recente sessione notturna la commissione Bilancio della Camera dei Deputati ha approvato un emendamento al DDL Stabilità del PD e di NCD (Nuovo Centro Destra) relativo al divieto all’anatocismo degli interessi bancari.
Gli interessi che vengono capitalizzati periodicamente dalle banche non potranno più generare altri interessi. Ciò vuol dire che nelle operazioni successive di capitalizzazione, gli interessi saranno calcolati solo ed esclusivamente sul capitale.
In realtà il divieto è già previsto nel codice civile, ma quasi tutti gli istituti di credito hanno sempre utilizzato questa prassi.
Potranno così respirare le imprese, che negli ultimi anni hanno vissuto una vera e propria odissea a causa della congiuntura sfavorevole e allo scarso supporto degli istituti bancari.
Anatocismo: spiegazione breve
L’anatocismo viene citato nel codice civile italiano all’articolo 1283.
Con questo termine ci si riferisce a un particolare fenomeno di natura finanziaria attraverso il quale si concretizza la produzione di interessi sugli interessi già maturati sul capitale iniziale.
L’anatocismo viene vietato nei contratti bancari, ma nella prassi quotidiana gli istituti di credito hanno continuato a utilizzare questa procedura tenendo per tanti anni sotto scacco i propri clienti.
La norma prevede che in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla scadenza sempre che si tratti di interessi dovuti per almeno 6 mesi.
L’intervento del governo su questo delicato problema era atteso da tempo.
La nuova Legge di Stabilità 2014 ha fornito l’occasione giusta all’esecutivo per mettere definitivamente una pietra sopra questa spiacevole prassi utilizzata dalle banche.
La capitalizzazione degli interessi bancari è illegittima, perché produce interessi anatocistici e già diverse banche sono state condannate negli ultime anni a risarcire i clienti a seguito di sentenze sfavorevoli di numerosi Tribunali regionali. Ma vediamo bene di cosa si tratta.
Divieto di anatocismo bancario
Il divieto di anatocismo esiste già dal 2014 e nel tempo la normativa si è evoluta tanto che oggi vale anche per l’anatocismo con cadenza annuale.
La questione dell’anatocismo che le banche hanno applicato per anni e che per altro continuano ad applicare illegittimamente sui conti correnti, sono tali che alcune volte questi vengono addirittura prosciugati.
Questo fenomeno, però, negli ultimi anni, ha subito un’importante inversione di tendenza. Come tale è necessario fare il punto della situazione al fine di comprendere come calcolare la percentuale degli interessi, non solo sul capitale finanziato, ma anche sugli interessi maturati in precedenza. Tutto questo è una piratica sicuramente illegittima e fuorilegge.
Cos’è l’anatocismo bancario?
Si parla di Anatocismo Bancario quando si viene a verificare un effetto tale che gli interessi scaduti si aggiungono al capitale. In questo modo si viene ad originare un ulteriore interesse da pagare.
Quando si viene a verificare questo evento, si parla di capitalizzazione degli interessi, in quanto gli interessi producono altri interessi.
Se non vi è una mancanza di usi normativi contrari, però, l’anatocismo è illegittimo in quanto stabilito dalle regole determinate dal codice civile.
In ambito bancario la Cassazione ha ritenuto che tali usi non sussistano; in passato ne aveva salvato la legittimità per tutte le volte in cui la capitalizzazione degli interessi avesse riguardato non solo gli interessi passivi (quelli debitori), ma anche quelli attivi (cioè a favore del correntista).
Cosa è successo il 1° gennaio 2014?
Il Governo si è schierato contro l’anatocismo!
Grazie alla legge di Stabilità per il 2014 si era dichiarato definitivamente abolito l’anatocismo bancario.
Tuttavia questo aveva subordinato l’attuazione della norma all’emanazione di una delibera attuativa del CICR (il Comitato interministeriale di credito e risparmio). Ovviamente questa delibera non è mai intervenuta.
Cosa è successo il 25 marzo 2015?
Il tribunale di Milano si schiera apertamente contro l’anatocismo ritenendolo fuorilegge a partire dal 1° gennaio 2014, anche se la delibera del CICR non sia stata emanata.
Il tutto perché, i giudici del capoluogo lombardo hanno ritenuto che la norma è già sufficientemente chiara e specifica da non necessitare di ulteriori dettagli per poter essere applicata ai correntisti.
La decisione non è stata presa nel migliore dei modi da tutto il mondo bancario. A seguito di tale pronuncia, infatti, non sono mancate le richieste di rimborso da parte dei correntisti.
Cosa è successo il 6 maggio 2015?
Ancora in una data successiva, anche la Cassazione si è schierata contro l’anatocismo stabilendo che neanche un mese dopo, che l’anatocismo sarebbe illegittimo non solo quando applicato trimestralmente, ma anche annualmente.
Si tratta di una decisione storica, perché in controtendenza rispetto a quanto essa stessa aveva in precedenza affermato.
La Cassazione ha chiarito che la nullità dell’anatocismo (ivi compreso quello calcolato su base annuale) può essere rilevata d’ufficio, ossia direttamente dal giudice, a prescindere da eventuali eccezioni di parte.
Il che ha riaperto le porte a una serie di giudizi già consumati in primo grado per i quali, quindi, in appello (salvo decorrenza dei termini) i calcoli potrebbero essere ulteriormente rivisti in favore del cliente.
Anatocismo bancario cosa fare oggi?
Oggi, dalla miscela di norme e sentenze che si sono susseguite dal 2014 in poi, è legittimo affermare che l’anatocismo è definitivamente fuorilegge.
Questo è definito tale a prescindere dall’emanazione dei regolamenti di attuazione del CICR e anxche a prescindere che si tratti di capitalizzazione trimestrale o annuale.
Tale convincimento era apparso già chiaro all’indomani della legge di stabilità per il 2014.
Da allora le banche avrebbero dovuto modificare, una volta per sempre, le loro procedure di calcolo degli interessi al fine di evitare qualsiasi forma di anatocismo.
All’interno della vigente norma del testo unico bancario si prevede che “il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria. Esso prevede:
-
nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
-
gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale.
Secondo i giudici di Milano, al di là della mancata adozione della relativa delibera da parte del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, il sistema bancario deve restituire a tutti i correntisti gli interessi addebitati in modo illegittimo dal 1° gennaio 2014.
In pratica le banche saranno chiamate a una contabilità molto più attenta del conto corrente e della restituzione del finanziamento legato ai correntisti al fine di confondere la restituzione degli interessi con quella del capitale, evitando che gli interessi si cumulino ancora al secondo.
Anatocismo, calcolo degli interessi e usura
Anatocismo e usura sono considerati illeciti e radicalmente diversi dal punto di vista giuridico. L’anatocismo per definizione è un illecito civile, privo di risvolti penali. Invece l’usura è vietata dal codice penale.
Anatocismo e usura sono modi diversi di ottenere una remunerazione fuori mercato dei capitali prestati. Il primo prevede l’applicazione di interessi minori su di una base più larga pari al debito residuo e alle quote interessi già pagate.
La seconda, invece prevede l’applicazione diretta di interessi esorbitanti.
L’anatocismo è ammesso solo a determinate condizioni dal codice civile. Non è invece menzionato in alcun modo nel codice penale per cui chi pratica l’anatocismo non pone in essere alcun illecito di rilevanza penale.
Anatocismo: esempio pratico di tutela dei risparmiatori
Nella realtà quello che il correntista può fare è scegliere se:
- Pagare interessi maturati extra fido nell’anno solare precedente al 1° marzo di ogni anno;
- Farli addebitare in conto dando così via alla capitalizzazione composta degli stessi;
Nel caso di interessi e di spese che si formano nell’ambito del rapporto affidato, anche se maturati quotidianamente non saranno mai esigibili il 1° marzo dell’anno successivo in quanto non considerati dal testo di legge come liquidi ed esigibili.
A questo punto è bene ricordare che è buona regola rivolgersi ad un professionista che sia specializzato nel settore al fine di verificare la legittimità del comportamento tenuto dall’Istituto di Credito. Questo oltre ad aver addebitato in maniera maldestra gli interessi passivi, potrebbe aver appesantito il rapporto in essere con commissioni fantasma o anche addebitando dei costi che non sono preventivamente pattuiti con il correntista.
In molti casi, non soltanto è stato possibile impedire la esecuzioni da parte delle banche ma addirittura ricevere da parte di queste ultime dei rimborsi sostanziosi.
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