Il trattamento di fine rapporto (TFR), spesso chiamato anche “liquidazione”, spetta a tutti i lavoratori dipendenti al termine del rapporto di lavoro. Tuttavia, in alcuni casi ben determinati, è prevista la possibilità a loro favore di poter chiedere al datore di lavoro un anticipo del TFR maturato fino a quel momento.
Per poter avanzare tale richiesta è necessario che siano trascorsi almeno otto anni dall’inizio del rapporto di lavoro e che la richiesta sia motivata dalla necessità di sostenere alcune spese ben individuate dalla legge. In particolare, è possibile richiedere fino al 70% del TFR accantonato per: acquisto della prima casa per sé o per i figli; per sostenere spese sanitarie, come terapie o interventi straordinari, comprese le spese odontoiatriche; per sostenere le spese durante il congedo facoltativo di maternità; per sostenere le spese durante i congedi per la formazione extralavorativa o per la formazione continua.
Per poter ottenere fino al 70% del TFR maturato fino a quel momento occorre formulare apposita richiesta al datore di lavoro, che però può anche rifiutare di concedere tale anticipo, seppur entro i limiti di quanto stabilito dalla legge. Al riguardo, infatti, l’art. 2120 del codice civile stabilisce che le richieste di anticipo del TFR sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10% degli aventi titolo, e comunque del 4% del numero totale dei dipendenti. Inoltre, dalla formulazione generale della legge si evince che i datori di lavoro con meno di 25 dipendenti sono esclusi dalla normativa relativa alle richieste da soddisfare annualmente, mentre le aziende con più di 25 dipendenti sono obbligate a concedere le anticipazioni entro i limiti sopra indicati. La scelta va effettuata applicando di volta in volta i criteri di priorità stabiliti dai rispettivi CCNL.
La richiesta di anticipo del TFR può essere formulata una sola volta nell’arco di tutta la durata del rapporto di lavoro. Naturalmente, la somma oggetto di tale anticipazione viene detratta a tutti gli effetti dal Trattamento di fine rapporto.
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