Guida completa con le ultime novità 2015 sulla detrazione fiscale per interventi di risparmio ( riqualificazione) energetica dell’immobile, il bonus 65%.
La legge di stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190) ha prorogato al 31 dicembre 2015, nella misura del 65%, la detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.
Ha misura massima al 65% anche la detrazione per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli che riguardano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.
Detrazione risparmio energetico
Il bonus fiscale consiste in detrazioni dall’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) o dall’Ires (Imposta sul reddito delle società) ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.
Interventi ammessi alla detrazione 65%
In particolare, le detrazioni sono riconosciute se le spese sono state sostenute per:
-riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento
miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni – pavimenti – finestre, comprensive di infissi)
-installazione di pannelli solari
– sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
– schermature solari (indicate nell’allegato M del decreto legislativo n. 311/2006), fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro
-impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.
Condizione indispensabile per fruire della detrazione 65% è che tali interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l’attività d’impresa o professionale).
Detrazione risparmio energetico: soggetti beneficiari
Possono usufruire della detrazione 65%:
-persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni
-contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali)
-associazioni tra professionisti
-enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale
-titolari di un diritto reale sull’immobile
-condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali
-inquilini
-coloro che hanno l’immobile in comodato.
Pagamento spese bonus 65%
Le modalità per effettuare i pagamenti variano a seconda che il soggetto sia titolare o meno di reddito d’impresa. In particolare è previsto che:
-per i contribuenti non titolari di reddito di impresa, il pagamento deve essere eseguito mediante bonifico bancario o postale
-per i contribuenti titolari di reddito di impresa, il pagamento può anche non essere fatto mediante bonifico bancario o postale e in tal caso, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione.
Se il pagamento è effettuato con bonifico bancario o postale, in esso vanno indicati:
-la causale del versamento
-il codice fiscale del beneficiario della detrazione
-il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori).
Per la guida alla detrazione per interventi di ristrutturazione edilizia ( bonus 50%) clicca qui
Al momento del pagamento con bonifico, da parte del contribuente che intende avvalersi della detrazione, le banche e le Poste Italiane Spa devono operare una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dall’impresa che effettua i lavori. Dal 1° gennaio 2015 la ritenuta è pari all’8% (era pari al 4% prima dell’entrata in vigore della legge di stabilità 2015).
Documenti detrazione 65%
Per beneficiare della detrazione 65%, è necessario acquisire i seguenti documenti:
-asseverazione, che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti
-attestato di certificazione (o qualificazione) energetica, che comprende i dati relativi all’efficienza energetica propri dell’edificio
– scheda informativa relativa agli interventi realizzati, redatta secondo lo schema riportato nell’allegato E del decreto attuativo o allegato F, se l’intervento riguarda la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari o l’installazione di pannelli solari.
La scheda deve contenere: i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese e dell’edificio su cui i lavori sono stati eseguiti, la tipologia di intervento eseguito e il risparmio di energia che ne è conseguito, nonché il relativo costo, specificando l’importo per le spese professionali e quello utilizzato per il calcolo della detrazione.
Entro 90 giorni dalla fine dei lavori occorre trasmettere all’Enea, in via telematica, attraverso il sito internet dell’Enea (www.acs.enea.it), tali documenti:
-copia dell’attestato di certificazione o di qualificazione energetica
-scheda informativa.
Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento.
Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa
scritti direttamente dai nostri Clienti.
I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati.
Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta,
causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://valoreazioni.com.