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Al fine di recuperare quanto dovuto  agli enti creditori (Agenzia delle Entrate, Inps, Comuni, ecc), Equitalia è tenuta a compiere  le azioni previste dalla legge come il pignoramento immobiliare.

In particolare Equitalia può procedere al pignoramento,  quando il contribuente, dopo  aver ricevuto la cartella, gli avvisi  ,e i successivi solleciti  non ha provveduto a pagare  o rateizzare gli importi dovuti .nei tempi previsti.

 

Pignoramento immobiliare: divieto prima casa

Si può procedere al pignoramento  dei beni mobili e immobili e alla  vendita all’asta. Tuttavia per  i contribuenti sono previste ampie  tutele. Equitalia infatti non può mai  procedere al pignoramento della  prima e unica casa di proprietà dove  il debitore abita e ha stabilito la propria residenza, purché non si tratti di un immobile di lusso.

Per gli altri immobili il pignoramento  è possibile solo in presenza di debiti  superiori a 120 mila euro e dopo che  sono trascorsi 6 mesi dall’iscrizione  ,di ipoteca.

D’intesa con Equitalia  il contribuente può vendere l’immobile pignorato o ipotecato. In questo caso l’intero ricavato sarà versato direttamente a Equitalia che utilizzerà l’importo per il pagamento  del debito e  restituirà al contribuente l’eventuale somma eccedente.

 

Pignoramento stipendio e pensioni: i limiti

Nel caso di pignoramento di stipendio o pensione, la quota pignorabile procede per gradi  per  salvaguardare le necessità dei  contribuenti con meno disponibilità  economica. I limiti per il pignoramento di stipendio o pensioni sono:

  • un decimo  per stipendi/pensioni fino a 2.500  euro (l’importo pignorabile è al massimo 250 euro al mese)
  • un settimo per  importi compresi tra 2.500 e 5.000  euro
  • un quinto se si superano i 5 mila euro mensili.

Il pignoramento può essere  effettuato anche sulle somme  depositate sul conto corrente, ma  senza includere l’ultimo stipendio  o pensione che resta sempre  disponibile per qualsiasi necessità  del debitore.

 

Pignoramento presso terzi

C’è poi un’altra  modalità di recupero stabilita dalla  legge, il cosiddetto pignoramento  presso terzi: Equitalia può esigere  il pagamento non rivolgendosi  direttamente al debitore  ma a un soggetto terzo che a sua  volta è debitore del contribuente  moroso. Ad esempio Equitalia può  pignorare le somme che una ditta  deve pagare a un proprio fornitore  qualora quest’ultimo abbia cartelle in sospeso.

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