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Al termine del rapporto di lavoro, a prescindere dalla cause che ne abbiano determinato la chiusura (scadenza del contratto, chiusura dell’azienda, licenziamento, dimissioni, ecc.), il datore di lavoro deve corrispondere al lavoratore dipendente il cosiddetto TFR (trattamento di fine rapporto). Si tratta quindi di un diritto del lavoratore regolamentato dall’art. 2120 del Codice Civile e per il quale è stato istituito il Fondo di Garanzia Inps, proprio al fine di tutelare il lavoratore dipendente in caso di insolvenza del datore di lavoro.

Al riguardo occorre distinguere a seconda del caso in cui il datore di lavoro insolvente sia o meno assoggettabile a procedure concorsuali (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, ecc.). Nel caso in cui sia assoggettabile a procedure concorsuali, i requisiti per l’accesso al fondo sono: la cessazione del rapporto di lavoro; l’apertura di una procedura concorsuale; l’insolvenza del datore di lavoro; l’accertamento dell’esistenza del credito. In caso contrario, invece, ovvero nel caso in cui il datore di lavoro non sia assoggettabile a procedure concorsuali, i requisiti per l’accesso al fondo sono: cessazione del rapporto di lavoro; l’accertamento giudiziale del mancato versamento dei contributi alla previdenza complementare; l’inapplicabilità al datore di lavoro delle procedure concorsuali; l’insufficienza delle garanzia patrimoniali del datore di lavoro a seguito dell’esperimento dell’esecuzione forzata.

In presenza dei requisiti sopra descritti, possono chiedere l’intervento del Fondo di Garanzia Inps: tutti i lavoratori dipendenti da datori di lavoro tenuti al versamento a favore dell’Inps del contributo che alimenta la gestione; gli apprendisti; i dirigenti di aziende industriali e i soci delle cooperative di lavoro.

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