Come cambiano i contratti di lavoro nel Jobs Act, il nuovo provvedimento del Governo Renzi sulla riforma del mercato del lavoro. Ecco una sintesi delle principali novità.
Dopo la riforma del lavoro targata Fornero ( Legge n. 92 del 2012), il mondo del lavoro subisce un’altra modifica questa volta con il Jobs Act di Renzi che introduce novità importanti per quanto riguarda il riordino dei contratti di lavoro.
Jobs act: il contratto a tutele crescenti
Viene introdotto il famoso “contratto a tutele crescenti” per le nuove assunzioni in vigore dal 1 marzo 2015. Cosa significa?
Il nuovo contratto è a tutele crescenti perché in caso di licenziamento economico, si prevede il risarcimento e non la reintegra sul posto di lavoro ( la reintegra è solo prevista in caso di licenziamento nullo e discriminatorio e in alcuni cause specifiche di licenziamento disciplinare ingiustificato). L’indennizzo economico è certo e crescente con l’anzianità di servizio (a tutele crescenti): da 3 mesi di risarcimento per 1 anno di anzianità di servizio, per 1,5 mensilità per ogni anno successivo.
Stop cocopro, job sharing e associazione in partecipazione
Il decreto attuativo del Jobs Act cancella le forme di collaborazione a progetto (i cocopro e i cococo). Ciò significa che le imprese non potranno più stipulare nuovi contratti di collaborazione a progetto, mentre quelli in essere proseguiranno fino alla loro naturale scadenza.
Si legge nel decreto: “Dal 1 gennaio 2016, i contratti di collaborazione con contenuto ripetitivo ed etero-organizzati dal datore di lavoro dovranno diventare rapporti a tempo indeterminato ai quali si applicheranno quindi le nuove tutele crescenti”.
Oltre ai contrati a progetto, verranno cancellati definitivamente dal panorama contrattuale anche:
-contratto di associazione in partecipazione con apporto di lavoro
-job sharing.
Jobs Act: contratto a termine e part time
Nessuna modifica per il contratto a termine la cui durata sarà sempre di 36 mesi. Novità sul part-time: in mancanza di regole precise fissate dai contratti collettivi, vengono stabilite per legge le modalità applicative. In sostanza il datore di lavoro può chiedere al lavoratore lo svolgimento di lavoro supplementare, le parti possono pattuire clausole elastiche e flessibili in materia ad esempio di orario di lavoro. Viene infine previsto per il lavoratore il diritto a chiedere il part-time per necessità di cura connesse a malattie gravi o in alternativa al congedo parentale.
Jobs Act: possibilità di demansionamento
Importante anche la possibilità di demansionamento del lavoratore che oggi è vietata dallo Statuto dei Lavoratori: in caso di ristrutturazione aziendale e in altri casi individuati dai contratti collettivi, l’impresa può modificare le mansioni del dipendente, limitatamente a un livello e senza diminuire lo stipendio.
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