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Applicare la marca da bollo sulle singole fatture non è sempre cosa agevole, soprattutto se si considera che questa deve necessariamente avere data uguale o antecedente rispetto a quella dell’emissione della fattura stessa, inoltre ultimamente le fatture sempre più spesso vengono spedite tramite posta elettronica, per cui può risultare piuttosto complicato e dispendioso consegnare al cliente la copia originale della fattura su cui è stata apposta la marca da bollo.

Esiste tuttavia un’alternativa, ossia la marca da bollo virtuale. Attraverso tale meccanismo, dunque, il contribuente, previa autorizzazione richiesta all’Agenzia delle Entrate, assolve l’obbligo senza dover provvedere ad acquistare ed ad apporre la marca da bollo sulle singole fatture. Chi intende avvalersi della marca da bollo virtuale, a partire dal 2015, deve anzitutto presentare una dichiarazione all’Agenzia delle Entrate, compilando l’apposito modello da inviare esclusivamente per via telematica, direttamente se si è in possesso del Pin oppure tramite intermediario autorizzato.

I soggetti che, dopo aver provveduto all’invio della suddetta dichiarazione, sono autorizzati ad avvalersi della marca da bollo virtuale, entro la fine del mese di gennaio dell’anno successivo devono provvedere ad inviare all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione annuale, ovvero una dichiarazione da cui risulta l’effettivo numero di documenti emessi nel corso dell’anno precedente e il calcolo dell’imposta dovuta. Anche tale dichiarazione deve essere presentata per via telematica, direttamente o tramite intermediario autorizzato.

Il pagamento dell’imposta di bollo virtuale può essere effettuato tramite modello F23 o tramite modello F24. In particolare, per il pagamento tramite la prima tipologia, è possibile avvalersi di un programma di compilazione del modello F23 imposta di bollo virtuale messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate sul suo sito internet, che attraverso semplici controlli formali evita possibili errori nell’inserimento dei dati. Il pagamento dell’F23 può essere effettuato online, presso sportelli bancari, sportelli postali oppure agenzie di riscossione.

In alternativa, è possibile assolvere l’imposta di bollo virtuale attraverso il modello F24, in tal caso però il versamento deve essere effettuato 120 giorni prima della chiusura dell’anno di imposta, quindi entro il 30 aprile di ciascun anno. Inoltre, il modello deve essere compilato in ogni sua parte ed è necessario indicare il codice tributo 2501, denominato “Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – articolo 6 del decreto 17 giugno 2014″.

L’imposta di bollo virtuale comporta però anche il pagamento di specifici acconti per la liquidazione provvisoria dell’imposta dovuta, sulla base di un calendario che varia a seconda della tipologia di contribuente. Successivamente, in sede di dichiarazione annuale, sarà effettuato il calcolo della differenza a credito o a debito. L’eventuale conguaglio avverrà poi in sede di versamento dei successivi acconti dell’imposta di bollo virtuale.

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