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Molte volte ci siamo posti la domanda di cosa succederebbe se non pagassimo i debiti con il Fisco. Sicuramente ci sarebbe un pignoramento dei nostri beni. Ma quali sono i beni che non sono pignorabili per legge?

In questa guida cercheremo di analizzarli e di fare il punto della situazione. Prima di procedere con questa analisi vogliamo ricordare che dal 1 luglio 2017 a occuparsi della riscossione delle cartelle esattoriali è Agenzia delle Entrate – Riscossione. Si tratta di un nuovo ente che ha preso il posto di Equitalia dalla fine di giugno 2017. Ovviamente cambia solo il nome e non la sostanza, in quanto le regole relative al recupero dei debiti fiscali sono sempre le stesse.

Premesso questo, passiamo ad analizzare cosa succede se non si pagano le cartelle esattoriali e quali sono i beni non pignorabili sui quali il Fisco non può rivalersi.

beni non pignorabili dal fisco
Beni non pignorabili dal fisco

Che cos’è il pignoramento

Cos'è il pignoramento dei beni?
Cos’è il pignoramento dei beni?

Con il termine pignoramento si indica l’inizio del percorso con cui viene iniziata l’espropriazione forzata di un bene. Questa definizione generica viene (salvi i casi particolari) data dall’articolo 492 del codice di procedura civile all’interno del quale si legge:

il pignoramento è l’ingiunzione con cui l’ufficiale giudiziario intima al debitore di astenersi da qualsiasi atto che possa sottrarre alla garanzia del credito i beni che si assoggettano all’espropriazione forzata, nonché i loro frutti.

In pratica, il presupposto del pignoramento è l’esistenza di un debito. Questo deve essere attestato in maniera formale, ovvero tramite una sentenza, un decreto ingiuntivo o un altro provvedimento del giudice, oppure con titoli di credito.

Al momento tutti questi atti costituiscono dei titoli esecutivi, i quali legittimano la procedura esecutiva che ha inizio con il pignoramento. Lo scopo ultimo è quello di far recuperare in maniera forzosa il credito che il debitore non ha potuto o voluto soddisfare, tramite la vendita o l’assegnazione dei beni pignorati.

Si deve anche sapere che l’atto di pignoramento viene notificato presso la residenza, domicilio dichiarato o sede legale del debitore. Al suo interno sono normalmente richiamati gli atti precedenti che ugualmente devono essere stati notificati, ovvero il titolo esecutivo e il precetto, un atto che ricapitola le somme dovute e le diverse voci. Sarà l’ufficiale giudiziario a notificare il pignoramento al debitore ed esegue l’accesso presso il luogo in cui i beni sono conservati. Egli procede all’identificazione concreta dei beni su cui viene esercitata l’esecuzione, i quali dunque vengono sottratti alla disponibilità del debitore, elencandoli nell’apposito verbale.

La scelta cade sui beni rinvenuti, di proprietà del debitore e che appaiano idonei, per valore e possibilità di realizzo, a soddisfare il creditore. Sono questi che vengono trasportati in luogo adatto alla conservazione o affidati ad appositi custodi.

Conversione del pignoramento

Nel momento in cui viene eseguito l’accesso da parte dell’ufficiale giudiziario per il pignoramento, il debitore deve tassativamente essere informato. Questo avviene tramite dichiarazione verbalizzata della possibilità di sostituire ai beni o ai crediti pignorati un versamento di somme, le quali devono essere comprensive della cifra dovuta per capitale, degli interessi, delle spese, nonché delle spese generate dall’esecuzione.

La sostituzione, al fine di essere effettuata validamente, deve essere iniziata con il deposito di un’istanza in tale senso e di una somma, la quale non potrà essere inferiore ad 1/5 della cifra complessivamente dovuta, presso il Tribunale. Deve avvenire entro l’assegnazione dei beni pignorati o prima che ne sia disposta la vendita.

Pagamento all’ufficiale giudiziario

Il debitore che si vede costretto a subire un pignoramento al fine di salvare i propri beni, può offrire un versamento di somme direttamente nelle mani dell’ufficiale giudiziario. Lo può fare secondo le modalità e i termini previsti dall’art. 494 del codice di procedura civile.

Cosa prevede l’articolo? Al momento ci sono 2 ipotesi:

Prima ipotesi:

Il debitore evita il pignoramento se è in grado di versare immediatamente, nelle mani dell’ufficiale giudiziario, una somma pari all’importo del credito o dei crediti fatti valere, più l’importo delle spese maturate. In questo caso, il debitore dà all’ufficiale giudiziario l’incarico di consegnare le somme al creditore ed evita così che i propri beni diventino oggetto della procedura. In ogni caso, il debitore può formulare e far mettere a verbale dall’ufficiale giudiziario il fatto che si riserva di agire per la restituzione della somma versata.

Seconda Ipotesi:

Il debitore corrisponde all’ufficiale giudiziario una somma pari all’importo del credito o dei crediti, delle spese, il tutto aumentato di due decimi. In questo caso, la somma non viene data da consegnare al creditore, ma viene data come somma oggetto del pignoramento al posto dei beni.

Pignoramento di altri beni e riduzione del pignoramento

beni non pignorabili dal fisco 4
Pignoramento di altri beni e riduzione del pignoramento

L’ufficiale giudiziario, dal momento in cui accede al luogo in cui si trovano i beni da pignorare, può provvedere ad effettuare una prima valutazione o una stima degli stessi. Questo avviene nella maggior parte dei casi quando si tratta di beni mobili, poiché è la legge che impone di indirizzarsi verso gli oggetti che paiono garantire un più rapido realizzo e una facile liquidazione.

In ogni caso l’ufficiale giudiziario deve preferire, ove esistenti, i contanti, gli oggetti preziosi e i titoli di credito.

Può anche succedere che questo giudichi i beni rinvenuti non sufficienti a soddisfare il credito per cui sta agendo. Per tale motivo deve fare richiesta al debitore di indicargli altri beni che possano essere oggetto di pignoramento e del luogo in cui questi si trovano. Il tutto deve avvenire con precisazione anche nel caso in cui si trovino presso terzi.

Ma cosa si deve fare invece se l’ufficiale ha per errore pignorato beni per un valore complessivo che supera il credito e le spese per cui si agisce?

In questo caso il legislatore ha previsto di risolvere questo equivoco con la riduzione del pignoramento; si tratta di una facoltà riconosciuta al debitore, che la può chiedere con un’istanza al giudice incaricato della procedura.

Pignoramento dei beni da parte di più creditori

Beni non pignorabili
Beni non pignorabili

Analizzando il codice di procedura civile, esso afferma che è ammessa anche la possibilità che siano più creditori ad aggredire con un solo pignoramento, ovvero il medesimo bene. Allo stesso tempo, un bene già aggredito con un pignoramento da parte di un creditore, può essere successivamente fatto oggetto di pignoramento da parte di un altro creditore. In pratica, l’esistenza di un pignoramento su un bene non esclude che lo stesso possa essere di nuovo pignorato.

I beni oggetto di pignoramento mobiliare e immobiliare

In base al tipo di bene o di diritto che è fatto oggetto del pignoramento, possiamo distinguere tra pignoramento mobiliare e immobiliare. 

La seconda categoria è abbastanza chiara, mentre la prima prevede che siano circoscritti a questa categoria diversi beni, come beni mobili, arredi, oggetti vari, opere d’arte, macchinari, ecc.

Oggetto del pignoramento possono essere anche dei diritti di credito, che il debitore vanta a propria volta verso terzi. Sono considerati tali i canoni o gli affitti per locazioni, come anche le somme a vario titolo dovute al debitore da altri soggetti (ad esempio, per il pagamento di fatture) ma anche conti correnti bancari o postali, depositi esistenti a nome del debitore.

In tutti i casi citati, essendo di proprietà del debitore possono essere pignorati presso terzi nel caso sono questi a detenerli.

Si porta a conoscenza anche che tutti gli atti di pignoramento e la citazione all’udienza per l’assegnazione o la disposizione della vendita, devono essere portati a conoscenza anche del terzo. Questo è chiamato a dichiarare, con raccomandata o p.e.c., i beni o i crediti del debitore che ne è titolare, indicandone scadenza o termine per la consegna ed individuando eventuali sequestri sugli stessi di cui sia già a conoscenza, o cessioni del credito che gli siano già state notificate.

Crediti impignorabili

All’interno di questa categoria rientrano i crediti che non possono essere oggetto di esecuzione presso terzi In pratica sono esclusi o limitati dal pignoramento i seguenti beni:

  • Crediti alimentari;
  • Crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento per persone comprese nell’elenco dei poveri;
  • Sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali;
  • Somme dovute da privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego;
  • Denaro derivante da titolo di pensione, di indennità;
  • Somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, possono essere pignorate anche quando siano state accreditate, su conto bancario o postale intestato al debitore, in data anteriore al pignoramento.

Impignorabilità del diritto di uso e abitazione

Tra i diritti che hanno ad oggetto un immobile e non possono essere fatti oggetto di pignoramento, sono presenti le seguenti eccezioni. Fanno parte di queste il diritto di abitazione e di uso, che possono essere sanciti con un provvedimento giudiziario, come può accadere in un giudizio di separazione di coniugi.

Si parla di tutela dal pignoramento che non è fissata per legge, ma è stata elaborata nel tempo dalla giurisprudenza, sulla base della considerazione che si tratta di diritti che rispondono ad esigenze di natura familiare e che hanno carattere personalissimo.

In merito al diritto di abitazione, è da considerare che esso può essere fatto valere anche qualora l’immobile a cui si riferisce venga pignorato; in questo caso è molto importante anche verificare che l’atto costitutivo del diritto sia stato trascritto precedentemente al pignoramento.

Beni non pignorabili in caso di debito erariale: quali sono?

Beni non pignorabili: quali sono?
Beni non pignorabili: quali sono?

Partiamo da un principio: il mancato pagamento delle imposte e delle tasse, nella maggior parte dei casi non costituisce un reato. Esso è però sanzionato con il recupero forzoso del debito. Vale a dire che, se non paghi i debiti con il Fisco, l’agente di riscossione incaricato dallo Stato potrà procedere all’invio di una cartella di pagamento che ti notifica l’importo da saldare.

In questo caso, se non paghi la cartella entro il termine prestabilito, l’agente di riscossione, procede con l’esecuzione forzata che comporta il pignoramento dei beni. Da qui si procede poi all’iscrizione dell’ipoteca sui beni immobili o il fermo dell’auto.

La legge stabilisce anche che ci sono dei limiti entro i quali può avere luogo l’esecuzione forzata di alcuni beni e individua anche i casi in cui questi non possono essere pignorati o possono essere pignorati solo in parte.

La casa di residenza del debitore

Partiamo dalla casa di residenza del debitore; essa non potrà mai essere pignorata solo e soltanto se:

  1. E’ il suo unico immobile di proprietà;
  2. E’ la casa nella quale ha la residenza anagrafica;
  3. L’immobile non è accatastato nelle categorie A/8 o A/9; questo presuppone che non sia una villa, un castello o un palazzo di pregio artistico e storico;
  4. La casa è adibita a civile abitazione.

Solo in questi casi su descritti, la casa non può essere pignorata. Nel caso in cui il debito fiscale supera i 20.000 euro Agenzia delle Entrate-Riscossione può comunque iscrivere un’ipoteca sull’immobile.

Gli altri immobili del debitore

Se invece sono presenti altre case, terreni e immobili di vario tipo e queste sono intestati al debitore, allora possono essere pignorati solo se il loro valore complessivo supera i 120.000 euro. Se la casa del debitore è stata inserita in un fondo patrimoniale, l’agente della riscossione può pignorarla per recuperare il debito di natura fiscale.

La conseguenza del mancato pagamento di un debito erariale varia in base all’importo del debito e anche in base al tipo di bene posseduti dal debitore. Si tenga presente anche che a prescindere dall’ammontare del debito con il Fisco, la casa non può essere pignorata se è l’unico immobile di proprietà del debitore, se è la casa di residenza ed è accatastata come immobile non di lusso.

Una somma superiore al quinto dello stipendio

Al contrario dei casi precedenti, lo stipendio del debitore può essere pignorato. Esso lo può essere però per una somma pari ad un massimo di 1/5 dell’importo. Il pignoramento può avvenire solo una volta che il salario è stato accreditato in banca o in alternativa questa procedura viene comunicata al datore di lavoro. Solo l’ultimo stipendio non potrà mai essere pignorato.

La pensione sotto il minimo vitale

Nel caso in cui il debitore nei confronti del Fisco sia un contribuente in pensione, allora si può procedere al pignorata della pensione ma solo nel momento in cui viene accreditata in banca o direttamente presso l’istituto di previdenza. Sono pignorabili sia la pensione di vecchiaia sia quella di invalidità.

La quota pignorabile è sempre 1/5 dell’importo netto della pensione. A questo deve essere sottratto il valore minimo vitale, pari a una 1,5 l’importo dell’assegno minimo.

I risparmi

La legge stabilisce anche una limitazione al pignoramento dei risparmi; l’agente di riscossione può pignorare solo le somme presenti sul conto corrente usato per l’accredito dello stipendio o della pensione per un importo superiore a 1.344,21 €, ovvero 3 volte l’importo dell’assegno minimo. Nel caso in cui il conto corrente è usato per accreditare somme diverse dallo stipendio o dalla pensione, allora l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può procedere al pignoramento delle somme per intero.

L’auto e la polizza vita

L’auto del professionista o dell’imprenditore non può essere pignorata. Questa deve però essere strumentale allo svolgimento dell’attività lavorativa. Le polizze vita non possono essere mai pignorate.

Il 50% del conto corrente cointestato

Nel caso di beni o conto corrente cointestati, l’agente di riscossione dei debiti fiscali potrà pignorare beni solo per un valore pari al 50%. Se si tratta di beni divisibili, si deve procedere alla divisione fisica e all’esecuzione forzata della metà di proprietà del debitore.

Nel caso di beni indivisibili, si deve procedere alla vendita per intero del bene e all’incasso di metà del valore ricavato. L’altra metà andrà restituita all’altro titolare del bene.

Beni mobili assolutamente impignorabili

Sono considerati beni non pignorabili per legge, a prescindere dalla natura del debito tutti i beni mobili considerati indispensabili da parte del legislatore per il debitore e per la sua famiglia.

Beni non pignorabili

La legge elenca alcuni dei beni che non possono essere oggetto di esecuzione forzata; molto spesso ci sono anche beni che hanno delle forti limitazioni al pignoramento.

Sono definiti beni non pignorabili tutti quelli che lo sono per natura o per la funzione che svolgono ovvero beni che riguardano la sfera privata e affettiva della vita del debitore, al momento ritenuta intoccabile e irrinunciabile. Sono tali i beni che sono per loro natura deputati alla sopravvivenza del debitore e del suo nucleo familiare.

Secondo quanto previsto dal codice di procedura civile, oltre a descrivere le modalità con le quali l’ufficiale giudiziario deve individuare i beni da pignorare, viene anche chiarito quali sono e quali non sono i beni che possono essere toccati in determinate circostanze.

Non tutti i beni non pignorabili lo sono; per altro non lo sono in maniera assoluta ed identica. Essi sono distinti secondo una gradazione decrescente prevista per legge.

Cose mobili assolutamente non pignorabili

Tra le cose mobili assolutamente non pignorabili ci sono:

  • Oggetti sacri che servono all’esercizio del culto.
  • Particolari oggetti in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi, come:
    • L’anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina, anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli.
  • Alimenti e materiali combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e delle altre persone della sua famiglia con lui conviventi.
  • Armi e oggetti che il debitore ha l’obbligo di conservare per l’adempimento di un pubblico servizio.
  • Decorazioni al valore, le lettere, i registri e in generale gli scritti di famiglia, nonché i manoscritti, salvo che facciano parte di una collezione.

Cose mobili relativamente non pignorabili

Sono comprese in questa categoria, i seguenti beni:

  • Oggetti che il proprietario di un fondo tiene presso lo stesso per il servizio e la coltivazione del medesimo. Sono beni che possono essere pignorati separatamente dall’immobile soltanto in mancanza di altri mobili.

Il giudice dell’esecuzione, nel caso in cui il debitore ne faccia richiesta, sentito anche il creditore, può escludere dal pignoramento tutte le cose citate che sono di uso necessario per la coltura del fondo, oppure può permetterne l’uso, anche se pignorate, con le opportune cautele per la loro conservazione e ricostituzione. Le stesse disposizioni possono essere date relativamente alle cose destinate dal coltivatore al servizio o alla coltivazione del fondo.

  • Strumenti, oggetti e i libri indispensabili per l’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere del debitore.

In questo caso trattasi di beni che possono essere pignorati, nei limiti di 1/5, quando il valore di realizzo stimato degli altri beni rinvenuti dall’ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito. Al momento il limite non opera per i debitori costituiti in forma societaria e, in ogni caso, se nelle attività svolte dal debitore risulta una prevalenza del capitale investito rispetto al lavoro da lui prestato.

Cose pignorabili in particolari circostanze di tempo

Fanno parte di questa terza categoria i seguenti beni mobili:

  • I frutti non ancora raccolti o separati dal suolo.

Questi non possono essere pignorati separatamente dall’immobile a cui accedono, se non nelle ultime sei settimane precedenti il tempo della loro maturazione, almeno che il creditore pignorante si assuma le maggiori spese della custodia.

  • I bachi da seta.

Possono essere pignorati solo quando sono nella maggior parte sui rami per formare il bozzolo.

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