I lavoratori dipendenti e i titolari di redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, qualora il reddito annuo del nucleo familiare sia inferiore ad una determinata soglia, possono chiedere l’erogazione a loro favore dell’assegno per il nucleo familiare, il cosiddetto ANF.
Tale assegno viene erogato mensilmente e l’importo varia a seconda del reddito annuo e del numero dei componenti del nucleo familiare, sulla base di un’apposita tabella predisposta annualmente e avente validità dal 1° luglio al 30 giugno di ciascun anno, tabella in cui sono anche indicate le soglie reddituali che determinano il diritto ad ottenere l’assegno.
Nel valutare quest’ultimo aspetto occorre tener presente che concorrono a formare il reddito del nucleo familiare i redditi assoggettabili all’Irpef, quindi il reddito di lavoro dipendente, autonomo o professionale; i redditi d’impresa; i redditi da pensione; i redditi da terreni e fabbricati; i redditi a tassazione separata come gli arretrati di retribuzione. Sono invece esclusi dal calcolo i trattamenti di fine rapporto e le relative anticipazioni TFR, nonché gli arretrati delle integrazioni salariali riferiti agli anni precedenti a quello di pagamento. Inoltre, in concomitanza di un reddito di lavoro dipendente e di lavoro autonomo, l’ANF spetta solo se la somma dei redditi di lavoro dipendente, o assimilati, è almeno il 70% dell’intero reddito familiare.
Riguardo invece alla composizione del nucleo familiare, l’ANF può essere richiesto dal lavoratore dipendente, o titolare di altra prestazione previdenziale, in riferimento ad un nucleo familiare composto da sé stesso e dai seguenti familiari: coniuge (non separato); figli legittimi, legittimati e/o equiparati di età inferiore ai 18 anni oppure di età compresa tra i 18 e i 21 anni purchè facenti parte di nuclei familiari “numerosi”, ovvero in cui sono presenti almeno 4 figli di età inferiore ai 26 anni; figli, anche maggiorenni, affetti da infermità o difetti fisico o mentale; fratelli, le sorelle e i nipoti del richiedente, minori o maggiorenni inabili, solo qualora essi siano orfani di entrambi i genitori, non abbiano conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non siano coniugati.
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