Da diverso tempo si parla ormai di regime forfettario e non più di regime dei minimi. Il regime forfettario si differenzia dal regime dei minimi in primo luogo per la tassazione, passata dal 5% del regime dei minimi al 15% con il regime forfettario.
Ci sono però delle eccezioni, ovvero al regime forfettario è possibile applicare un’aliquota del 5 %. In questa guida analizzeremo questa specifica caratteristica.
Regime forfettario con aliquota di tassazione al 5%
Come mai oggi si parla di regime forfettario al 5%? Lo possiamo fare premettendo un piccolo particolare; questa tassazione è prevista solo per coloro che aprono una nuova attività; in sostanza la flat tax prevede la possibilità per chi inizia una nuova attività di usufruire dell’agevolazione al 5%.
Essa come detto non solo viene applicata alle nuove attività imprenditoriali ma prevede anche il rispetto di specifici requisiti.
Quali sono questi requisiti?
Li analizzeremo a breve grazie anche ai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate.
Regime forfettario al 5% solo per le nuove attività?
Secondo quanto previsto dalla flat tax tutte le nuove iniziative imprenditoriali, definite come startup, godono di una nuova agevolazione fiscale.
Si tratta di una tassazione ridotta, ancora più conveniente, nel limite massimo del 5%. Come detto pocanzi, al fine di usufruire di questa agevolazione è necessario rispettare alcuni specifici requisiti.
In pratica con la Legge di Bilancio del 2019 sono state modificate alcune regole al fine di agevolare le nuove attività.
Il regime forfettario al 5% è stato concepito al fine di favorire la nascita di nuove iniziative economiche.
Questo vuol dire che tutti i titolari di partita IVA potranno beneficiare della tassazione super agevolata per una durata di 5 anni dall’avvio della nuova attività.
La differenza con la flat tax ordinaria per le partite IVA è che, il regime forfettario al 5% potrà essere applicato solo quando concorrono determinati presupposti. Questi sono stati più volte enunciati all’interno dei comunicati dell’Agenzia delle Entrate.
Ovviamente al fine di analizzare i requisiti previsti, non è possibile non richiamare le circolari emanate dall’agenzia delle entrate che ritengono essere tutt’ora validi.
Queste indicato i dettami al fine di della valutare la possibilità o meno di accedere al regime forfettario per le nuove attività.
Regime forfettario 5% startup: requisiti
Passiamo ora ad esaminare quando e come si applicano gli incentivi alle nuove attività.
Abbiamo detto che tutti i soggetti che avviano una nuova attività possono aprire partita Iva usufruendo del regime forfettario al 5%.
Questo regime per i primi 5 anni di attività prevede un’imposta pari al 5%, ma solo se sussistono i seguenti presupposti e requisiti.
Primo requisito
Il soggetto contribuente non deve aver esercitato, nei 3 anni antecedenti all’avvio dell’attività, un’attività:
- Artistica;
- Professionale;
- D’impresa, anche in forma associata o familiare.
Secondo requisito
La start up non deve essere in nessun caso intesa come prosecuzione di un’attività già svolta in precedenza sotto forma di:
- Lavoro dipendente;
- Lavoro autonomo.
Sono altresì esclusi e non considerati tali i periodi di prova e/o pratica obbligatoria inerenti all’accesso ad arti o professioni.
Terzo requisito
Nel caso in cui si prosegue una attività svolta da un altro soggetto, tutti i ricavi o i compensi realizzati nel periodo d’imposta precedente, non possono superare un limite max.
Questo limite è pari a 65.000 euro a partire dal 1° gennaio 2019 ed è per altro il requisito necessario al fine di rimanere all’interno del regime agevolato.
Considerazioni
Questi requisiti devono essere rispettati da tutti se vogliono partecipare al regime in questione. A questi primi 3 requisiti (per altro importantissimi) si devono poi aggiungere altri requisiti, definiti generali, necessari per accedere al regime forfettario.
Detti punti sono stati di recente modificati dalla Legge di Bilancio (2019) nella sezione riguardante i limiti relativi all’ex datore di lavoro come anche il possesso di quote di controllo societario.
Ora, tralasciando quanto appena detto, possiamo affermare che i paletti generali per accedere alle agevolazioni sono 3 e sono proprio questi a generare maggior confusione, soprattutto per quanto riguarda il divieto di accesso al regime forfettario startup nel momento in cui il titolare di partita IVA abbia esercitato un’attività imprenditoriale.
Anche in questo caso, l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata più volte. Il suo intento è chiarire chi e quando potranno beneficiare della flat tax al 5%.
Di seguito analizzeremo la questione, riportando le tre circolari dell’agenzia delle entrate più significative in merito.
Regime forfettario startup: chiarimenti Agenzia delle Entrate
Requisiti per la tassazione al 5 per cento
Il primo elemento da esaminare in tema di regime forfettario è la circolare n. 17/E/2012 inerente al regime dei minimi (regime fiscale di vantaggio) che contiene chiarimenti validi tutt’oggi per chi intende avviare una nuova attività.
>>Scarica qui la circolare Agenzia delle Entrate n. 17/E/2012 in merito al Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 – primi chiarimenti
Sulla base di questa circolare si precisa che in mancanza dell’esercizio nei tre anni precedenti di un’attività artistica, professionale o di impresa, anche in forma associata e familiare, si deve prendere in considerazione, non il periodo d’imposta ma bensì la data a partire dalla quale si vuole accedere al nuovo regime.
In questo senso si devono verificare eventuali precedenti attività cessate in un periodo antecedente l’inizio del triennio (calcolato secondo il calendario comune) che precede l’inizio della nuova attività.
Esempio
Nel caso di un soggetto che ha cessato la propria attività al 31 maggio 2016, questo potrà esercitare una nuova attività imprenditoriale beneficiando del regime forfettario del 5%, a partire dal mese di luglio 2019. In pratica questo non si deve attendere la chiusura dei tre periodi d’imposta completi.
In merito invece alla circolare n. 1/E/2001 si chiarisce che non è una causa diretta ed automatica di esclusione dal regime forfettario startup la semplice apertura di partita IVA.
In questo caso si deve valutare effettivamente l’esercizio svolto.
>>Scarica la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1 del 3 gennaio 2001: Legge 23 dicembre 2000, n 388 (Finanziaria 2001). Primi chiarimenti.
La verifica dell’effettivo esercizio dell’attività viene applicata anche nel caso in cui si parla di partecipazioni a società. Nello specifico la circolare afferma:
Nell’ipotesi di un socio accomandante che decida, successivamente, di intraprendere un’attività, andrà riscontrato se nei tre anni precedenti lo stesso abbia svolto o meno un’attività di gestione all’interno della società, ovvero si sia limitato a conferire il solo capitale.
Nel caso di partecipazione a società inattiva, il predetto limite non opera atteso che manca un’attività di gestione da parte dei soci.
Regime forfettario startup e lavoro occasionale
Esaminando e consultando tutti i documenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate viene utile richiamare quanto affermato dalla circolare n. 59 del 2001.
>>Scarica qui la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 59/E/2001: Risposte ai quesiti forniti in occasione della videoconferenza del 30 gennaio 2001 e del convegno del 23 febbraio 2001 in materia di PROCEDURE FISCALI
In merito alla possibilità di utilizzare il regime forfettario agevolato tutte le nuove attività possono essere svolte dai soggetti che hanno già prestato un particolare lavoro (occasionale). Questi devono considerare però non tanto l’attività esercitata in precedenza ma bensì il concetto di mera prosecuzione.
L’agenzia dell’Entrate nella circolare recita:
è da ritenersi certamente mera prosecuzione dell’attività in precedenza esercitata quell’attività che presenta il carattere della novità unicamente sotto l’aspetto formale ma che viene svolta in sostanziale continuità, utilizzando, ad esempio, gli stessi beni dell’attività precedente, nello stesso luogo e nei confronti degli stessi clienti. L’indagine diretta ad accertare la novità dell’attività intrapresa, infine, va operata caso per caso, con riguardo al contesto generale in cui la nuova attività viene esercitata.
All’interno della circolare n. 17/E del 2012, l’Agenzia delle Entrate invece tornata sul tema e fornisce esempi chiarificatori.
È un’ipotesi di sostanziale continuità quella di un lavoratore dipendente con qualifica di falegname che intenda iniziare l’attività di imprenditore rivolgendosi allo stesso mercato di riferimento.
Tuttavia, la sola esistenza di un requisito sopra descritto deve essere sempre verificato in presenza di un’attività di lavoro dipendente che viene svolta sulla base di un contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Non precludono invece l’accesso al regime forfettario startup i seguenti contratti di lavoro:
- Contratto di collaborazione;
- Contratto di lavoro a tempo determinato.
Questi infatti presentano una diversa caratteristica; presentano una marginalità economica e sociale. In merito alla condizione di marginalità, l’Agenzia delle Entrate sottolinea che:
Si ritiene sussista tutte le volte che l’attività di lavoro dipendente a tempo determinato o l’attività di collaborazione coordinata e continuativa sia stata svolta per un periodo di tempo non superiore alla metà del triennio. In presenza di un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o di rapporti di lavoro a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa che si siano protratti oltre il limite indicato nel periodo precedente, va invece, verificato che la nuova attività non sia svolta in sostanziale continuità con la precedente.
Anche in questo caso si deve scavare più a fondo e valutare la durata del lavoro a tempo determinato o di collaborazione.
Regime forfettario startup e prosecuzione di attività svolta da un altro soggetto
Infine, l’ultimo elemento che si deve esaminare riguarda la possibilità di applicare il regime forfettario startup del 5% anche nel caso in cui si prosegue un’attività, magari svolta in precedenza da un altro soggetto. In questo preciso caso si deve sempre prendere in considerazione la circolare n. 17/E/2012 in quanto essa enuncia importanti precisazioni.
Al fine di verificare la sussistenza dei requisiti di accesso al regime fiscale per le nuove attività si deve accertare che l’ammontare dei ricavi conseguiti dal cedente o dal de cuius non deve essere superiore a 65.000 euro (limite generale per l’accesso al regime forfettario).
A tal proposito ricordiamo che l’indagine deve essere svolta in relazione al periodo di imposta precedente rispetto a quello del riconoscimento del predetto beneficio.
Esempio
Nel caso in cui si verifica l’acquisizione di un’azienda in questo anno è necessario far riferimento ai ricavi conseguiti nel 2018.
Invece:
Nel caso di prosecuzione dell’attività, si precisa che il cessionario o l’erede possono optare per il regime fiscale di vantaggio solo e soltanto se in quell’anno il cedente o il de cuius avevano conseguito ricavi in misura inferiore o pari al limite imposto dalla norma in esame.
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