In origine era la Tarsu poi venne la Tares e dal 2014 la Tari: parliamo della nuova tassa sui rifiuti introdotta dalla IUC (Imposta Unica Comunale), insieme all’IMU e alla Tasi. Chi sono i soggetti che devono pagarla, come si calcola e altre informazioni.
Tari: tassa rifiuti 2015
La tassa rifiuti è il corrispettivo che ogni Comune richiede a fronte del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. La Tari, introdotta dal 2014 con la IUC ha come base di calcolo, la superficie calpestabile di unità immobiliari, iscritte o iscrivibili nel catasto urbano, suscettibili di produrre rifiuti. Presupposto per l’applicazione della tassa rifiuti è l’occupazione di locali ed aree scoperte che si trovano sul territorio del Comune, le cui superfici già dichiarate o accertate costituivano la base imponibile dei precedenti tributi.
Sono tassati:
-locali di immobili adibiti a qualsiasi destinazione, con le relative pertinenze (ad es. il box),
-aree scoperte che non siano accessorie o pertinenziali (ad esempio, sono accessorie, e pertanto escluse, le cantine, i locali di sgombero, le scale di accesso, ecc.).
Esenzione Tari
Sono esenti dal pagamento della tassa rifiuti:
-le parti condominiali, non utilizzate in via esclusiva (ad esempio, l’androne, o le scale di accesso);
-i locali dove è oggettiva l’impossibilità di produrre rifiuti in maniera autonoma (ad es. solai e cantine);
-i locali dove, in specifiche circostanze temporali , non è possibile produrre rifiuti.
Soggetti passivi TARI
Sono tenuti al pagamento Tari tutti coloro che occupano locali ed aree scoperte, a qualsiasi titolo utilizzate, situate nel territorio comunale. E’ tenuto al pagamento colui che dispone dei locali o dell’area, a prescindere dal titolo abilitativo (proprietà, locazione, uso, ecc.).
Importo TARI: esenzione e riduzioni
A stabilire quanto si deve pagare la Tari è il Comune con apposito regolamento comunale. Si sottolinea che nel caso di occupazione temporanea di durata inferiore a 183 giorni, è applicata una tariffa giornaliera, comunque determinata in base alla tariffa annuale e rapportata ai giorni di occupazione, con una maggiorazione che non potrà superare il 100%. Inoltre la tariffa può essere ridotta nel caso di uso non continuativo dell’immobile (ad esempio, per abitazioni tenute per uso stagionale), nel caso di unico occupante dell’immobile (persona che viva da sola) e se l’occupante è residente all’estero per un periodo non inferiore a sei mesi.
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