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La cessione del quinto dello stipendio o della pensione consiste in una particolare tipologia di prestito la cui rata viene trattenuta dallo stipendio o dalla pensione e che prende il nome di cessione del quinto in quanto la rata mensile non può superare un quinto dell’entrata mensile, ovvero il 20% calcolato al netto delle ritenute.

A fronte di tale premessa, dunque, risulta evidente che la cessione del quinto può essere richiesta solo dai lavoratori dipendenti con  contratto a tempo indeterminato, sia statali che privati, inclusi i neo assunti in possesso di una busta paga da almeno tre mesi, nonché dai pensionati. In alcuni casi la cessione del quinto viene concessa anche ai lavoratori dipendenti in possesso di un contratto di lavoro a tempo determinato, tuttavia in tal caso il prestito non può avere una durata superiore a quella del contratto stesso.

Qualora un lavoratore dipendente o un pensionato voglia avvalersi della possibilità di ottenere un prestito attraverso la cessione del quinto dello stipendio o della pensione, il datore di lavoro o l’ente pensionistico non può esimersi dall’accettare tale richiesta, nonostante il suo coinvolgimento attivo in tale prestito, visto che sarà lui stesso a dover pagare la rata del prestito alla banca trattenendo la somma corrispondente dallo stipendio o dalla pensione. Ovviamente, in caso di interruzione del rapporto di lavoro per licenziamento o dimissioni, ma anche in caso di aspettativa non retribuita, il datore di lavoro o l’ente pensionistico sarà legittimato a sospendere il pagamento delle rate del prestito.

Al riguardo occorre però precisare che il prestito attraverso la cessione del quinto comporta la stipula di un’assicurazione obbligatoria con diritto di rivalsa sul TFR maturato fino a quel momento dal dipendente, somma che per tale motivo durante tutta la durata del prestito resta indisponibile per il lavoratore.

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