La legge prevede che al momento della stipula di un contratto di locazione di un immobile il conduttore debba versare al locatore una somma di denaro a titolo di cauzione, una previsione che serve a fornire al locatore una sorta di tutela, seppur limitata, dai possibili danni all’immobile causati dal conduttore e da eventuali inadempimenti riguardanti il pagamento del canone.
Il limite di tale tutela deriva da un’esplicita previsione normativa, la quale stabilisce che il deposito cauzionale non può mai essere superiore ad una cifra pari a tre mensilità. La ratio di tale disposizione è da ricercare nel tentativo del legislatore di tutelare si il locatore senza però al tempo stesso arrecare un danno al conduttore, che altrimenti si troverebbe costretto a sborsare a titolo di deposito cauzionale una somma di denaro eccessiva e sproporzionata rispetto al canone di locazione pagato mensilmente.
Sempre al fine di tutelare il conduttore, la legge prevede che il deposito cauzionale deve essere fruttifero, cioè deve maturare interessi che al termine di ogni anno dovrebbero essere versati a favore dell’inquilino, anche senza esplicita richiesta da parte di quest’ultimo. In caso contrario, gli interessi dovranno essere corrisposti al momento della risoluzione del contratto, contestualmente alla restituzione del deposito cauzionale.
Qualora il proprietario alla scadenza del contratto, dopo essere rientrato nel possesso dell’immobile, verificasse l’esistenza di danni provocati dalla negligenza o dall’incuria del conduttore, potrà trattenere le somme necessarie per gli interventi di riparazione dal deposito cauzionale. Al contrario, nel caso in cui non si riscontrino danni al bene, il locatore è tenuto alla restituzione dell’intero importo.
Il diritto del conduttore ad ottenere il rimborso si prescrive in 10 anni, questo significa quindi che qualora il locatore non provveda a restituire la somma al conduttore, nonchè gli interessi maturati nel periodo di durata del contratto di locazione, ci sono dieci anni di tempo per inviare il decreto ingiuntivo e pretendere il rimborso delle somme spettanti.
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