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La recente Legge di Stabilità ha varato il rifinanziamento per 40 milioni di euro del “Fondo di solidarietà dei mutui per l’acquisto della prima casa”, che ricordiamo consente alla famiglie titolari di un mutuo acceso per l’acquisto della prima casa di sospendere temporaneamente il pagamento delle rate del mutuo al verificarsi di una serie di situazioni che incidono in maniera negativa sul reddito familiare, quale ad esempio la cessazione di un rapporto di lavoro oppure la morte o il riconoscimento di un grave handicap.

La sospensione può essere richiesta per un massimo di due volte e per un periodo complessivo massimo di diciotto mesi. Durante tale periodo, tuttavia, se è vero che le rate del mutuo non devono essere pagate in quanto vengono temporaneamente sospese, è anche vero che lo stesso non accade per gli interessi. Il rischio è che alla fine del periodo di sospensione delle rate i soggetti beneficiari si ritrovino a dover pagare un conto piuttosto salato.

Il problema riguarda principalmente i mutui a tasso fisso. La legge prevede infatti che il Fondo, durante il periodo di sospensione del mutuo, paghi soltanto una parte degli interessi dovuti dal cliente, ossia quella legata ai parametri di mercato. Ne deriva quindi che per i mutui a tasso variabile il soggetto dovrà pagare solo la parte legata allo spread, mentre per i prestiti a tasso fisso oltre allo spread bisognerà pagare anche la differenza fra Irs al valore attuale e quello alla data della stipula del mutuo.

In particolare, secondo una stima, per un mutuo a tasso fisso di 100.000 euro gli interessi da pagare alla banca alla fine del periodo di sospensione possono arrivare fino a 3.000 euro, mentre per un mutuo a tasso variabile della stessa entità si arriva a circa 1.200 euro.

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