Il Decreto legge 4/2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 gennaio 2015, ha finalmente fatto chiarezza sulla questione del pagamente dell’Imu relativa al 2014 sui terreni agricoli. Anzitutto, è stato fatto slittare al 10 febbraio prossimo il termine ultimo per provvedere al pagamento, inoltre è stato abbandonato il vecchio criterio che identificava chi ero obbligato e chi no al pagamento in base all’altitudine a cui era posto il terreno agricolo, soprattutto alla luce dei numerosi ricorsi posti in essere proprio a causa di tale tipologia di classificazione. Ebbene, in virtù di quanto stabilito dal suddetto decreto, a partire da quest’anno per stabilire chi dovrà pagare o meno l’Imu sui terreni agricoli si farà riferimento alla classificazione Istat del territorio, che ricordiamo si avvale attualmente di tre categorie, ovvero “totalmente montano”, “parzialmente montano” e “non montano”, obbligando di fatto al pagamento dell’imposta solo i terreni che rientrano in quest’ultima categoria.
TERRENI AGRICOLI ESENTI DAL PAGAMENTO
I terreni agricoli per i quali è prevista l’esenzione sono di due tipologie, ovvero: quelli classificati dal’Istat come “totalmente montani” e contrassegnati nel relativo elenco con la lettera “T” e quelli classificati come “parzialmente montani” e contrassegnati nell’elenco con la lettera “P”. In entrambi i casi, tuttavia, per poter aver diritto all’esenzione è necessari che tali terreni non siano coltivati, inoltre nel caso dei terreni parzialmente montani, per poter avere accesso all’esenzione, è altresì necessario che questi siano posseduti e condotti da coltivatori diretti o Iap (Imprenditori agricoli professionali) iscritti alla previdenza agricola. Inoltre, anche a seguito dell’entrata in vigore del Decreto legge 4/2015, continueranno ad essere esenti dall’Imu, senza condizioni e senza vincoli, tutti i terreni che presentano una destinazione agro-silvo-pastorale e che sono di proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. Sono invece soggetti all’Imu tutti i terreni classificati dall’Istat come “non montani”, contrassegnati nel relativo elenco con le lettere “NM”.
In tema di esenzione occorre però precisare che, pur avendo i nuovi criteri stabiliti dal Decreto legge 4/2015 effetto retroattivo, nel senso che si applicano anche relativamente all’Imu dovuta per il 2014, per il 2014 sono esentati dal pagamento dell’Imu anche tutti quei terreni che lo erano in relazione ai requisiti di altitudine stabili dal D.m. 28.11.2014. Pertanto, questo comporterà per l’Imu 2014 un maggior numero di esenzioni rispetto a quelle che ci saranno nel corso dei prossimi anni, quando ai fini di tale determinazione varranno esclusivamente i criteri introdotti dal Decreto legge 4/2015.
COME PAGARE L’IMU SUI TERRENI AGRICOLI
I soggetti chiamati al versamento dell’Imu sui terreni agricoli, entro il 10 febbraio 2015 (e non più quindi entro il 26 genaio 2015) dovranno provvedere al calcolo dell’imposta dovuta applicando l’aliquota base del 7,6 per mille, o l’altra aliquota eventualmente approvata dal Comune in cui è situato il terreno, e ad effettuare il relativo versamento tramite bollettino di conto corrente postale oppure tramite modello F24, in tal caso indicando il codice tributo 3914.
ELENCO DEI COMUNI ITALIANI E RELATIVA CLASSIFICAZIONE ISTAT
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