Da quest’anno l’Agenzia delle entrate, a partire dal 15 aprile 2015, mette a disposizione dei contribuenti una grossa novità: trattasi del modello 730 precompilato sul sito che ognuno potrà accettare o modificare. Ovviamente non c’è l’obbligo di usare il 730 precompilato, ma una facoltà prevista in capo al contribuente che può sempre avvalersi del 730 ordinario, quindi dell’assistenza fiscale di una CAF o professionista abilitato.
Dichiarazione 730 precompilata: funzioni e vantaggi
Il 730 precompilato è stato introdotto al fine di semplificare la vita dei contribuenti e oltre alla semplificazione fiscale, il vantaggio fondamentale riguarda i controlli. Cosa significa? Che se il 730 precompilato viene presentato senza effettuare modifiche, direttamente oppure al sostituto d’imposta, non saranno effettuati i controlli documentali sulle spese comunicate all’Agenzia dai soggetti che erogano mutui fondiari e agrari, dalle imprese di assicurazione e dagli enti previdenziali (interessi passivi, premi assicurativi e contributi previdenziali). Se il 730 precompilato viene presentato, con o senza modifiche, al Caf o al professionista abilitato, i controlli documentali saranno effettuati nei confronti di questi ultimi.
730 precompilato: i soggetti interessati
Possono presentare il modello 730/2015:
-lavoratori dipendenti
-pensionati
-contribuenti, in possesso della Certificazione Unica 2015, che per l’anno 2013 hanno presentato il modello Unico Persone fisiche 2014 pur avendo i requisiti per presentare il modello 730, oppure hanno presentato, oltre al modello 730, anche i quadri RM, RT e RW del modello Unico Persone fisiche 2014.
Perché precompilato?
A precompilarlo è l’agenzia delle entrate che utilizza le informazioni contenute nella Certificazione Unica, che spetta ai sostituti d’imposta inviare alla stessa Agenzia, i dati relativi agli interessi passivi sui mutui, ai premi assicurativi e ai contributi previdenziali, che vengono comunicati all’Agenzia delle Entrate dai soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, dalle imprese di assicurazione e dagli enti previdenziali, alcuni dati contenuti nella dichiarazione dei redditi dell’anno precedente.
A partire dal 15 aprile 2015, in un’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, si potrà visionare la dichiarazione precompilata, accedendovi dotati di PIN. Se viene accettato quindi le informazioni ivi contenute risultano corrette, il 730 precompilato può essere presentato.
Presentazione 730 precompilato
La presentazione del 730 può essere:
-diretta: direttamente tramite il sito internet dell’Agenzia delle Entrate se non occorre alcuna correzione o integrazione. Se, invece, alcuni dati del 730 precompilato risultano non corretti o incompleti, il contribuente deve modificarlo o integrarlo (per esempio, le spese mediche non presenti). Viene così elaborato un nuovo modello 730-3 che una volta accettato o modificato, può essere presentato.
-tramite sostituto d’imposta, Caf o professionista abilitato: spetta al contribuente consegnare al sostituto d’imposta, al Caf o al professionista un’apposita delega per l’accesso al proprio modello 730 precompilato. Prima dell’invio della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate, e comunque entro il 7 luglio, il sostituto d’imposta consegna al contribuente una copia della dichiarazione elaborata e il prospetto di liquidazione, modello 730-3, con l’indicazione del rimborso che sarà erogato e delle somme che saranno trattenute. Occorre esibire al Caf o al professionista abilitato la documentazione necessaria per verificare la conformità dei dati riportati nella dichiarazione ( ricevute, pagamenti, spese, ecc).
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