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La Legge di stabilità 2015 ha introdotto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza nel corso del 2015. Vediamo le caratteristiche e le condizioni per fruire degli sgravi.

Agevolazioni nuove assunzioni: i datori di lavoro beneficiari

C’è da dire in primo luogo che a beneficiare dell’esonero contributivo in oggetto sono tutti i datori di lavoro privati e anche ai datori di lavoro agricoli. Ini particolare ne fruiscono:

datori di lavoro imprenditori, così come individuati ai sensi dell’art. 2082 del codice civile secondo cui è imprenditore “chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi”

-datori di lavoro non imprenditori, sono coloro che svolgono attività imprenditoriale ex art. 2082 cod. civ., quali, ad esempio, associazioni culturali, politiche o sindacali, associazioni di volontariato, studi professionali, ecc..

 

Sgravio contributivo: le caratteristiche

L’esonero contributivo spetta a condizione che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, il lavoratore non sia stato occupato, presso qualsiasi datore di lavoro, con contratto a tempo indeterminato. La misura dell’esonero è pari all’ammontare dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di un importo pari a euro 8.060,00 su base annua.
Non si pagano i contributi per trentasei mesi a partire dalla data di assunzione per la stipula di nuovi contratti di assunzione.

 

Nuove assunzioni: i contratti ammessi agli sgravi

L’esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ancorché in regime di part-time, con l’eccezione dei contratti di apprendistato e  lavoro domestico. Rientra tra le tipologie contrattuali incentivate rientra anche il lavoro ripartito o job sharing a tempo indeterminato.

 

Esonero contributivo: le condizioni per fruirne

La fruizione dell’esonero contributivo è subordinata al rispetto delle condizioni fissate dall’art. 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296/2006, da parte del datore di lavoro che sono:

-regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale e assenza delle violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro
-rispetto  degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali  o  aziendali,  laddove  sottoscritti,  stipulati  dalle organizzazioni sindacali  dei  datori  di  lavoro  e  dei  lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Il diritto all’esonero contributivo triennale spetta anche se sussistono tali condizioni:

-il lavoratore, nel corso dei sei mesi precedenti l’assunzione, non risulti occupato, presso qualsiasi datore di lavoro, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
il lavoratore, nel corso dei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della Legge di stabilità 2015 (1.10.2014-31.12.2014), non abbia avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l’incentivo ovvero con società da questi controllate o a questi collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c., nonché facenti capo, ancorché per interposta persona, al datore di lavoro medesimo;
il lavoratore non deve avere avuto un precedente rapporto di lavoro agevolato, ai sensi della Legge di stabilità 2015, con lo stesso datore di lavoro che assume.

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