Ecco quali sono le nuove sanzioni applicabili per il ravvedimento operoso grazie alle modifiche introdotte dalla legge di Stabilità 2015, la n. 23 dicembre 2014 n. 190.
Ravvedimento operoso: cos’è e quando si applica
Il ravvedimento operoso è l’istituto disciplinato all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con cui il contribuente può spontaneamente regolarizzare errori o violazioni fiscali, versando entro il termine prescritto il tributo non pagato, insieme ad una sanzione stabilita in misura ridotta e gli interessi, calcolati giorno per giorno.
Le novità introdotte dal 1 gennaio 2015
In primo luogo, la legge di Stabilità 2015 ha introdotto delle novità molto importanti, prevedendo innanzitutto che il ravvedimento operoso possa essere adottato anche se la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quale i diretti interessati ne abbiano avuto formale conoscenza. Tranne quando è già arrivata la notifica di un atto di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni automatiche di controllo delle dichiarazioni emesse ai sensi degli articoli 36-bis, 36-ter, D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis, D.P.R. n. 633/1972.
Ravvedimento operoso: le sanzioni 2015
Detto ciò le sanzioni che si applicano a chi, aderendo all’istituto del ravvedimento operoso, paga in ritardo un tributo o un’imposta sono ridotte a:
•1/10 del minimo se il ravvedimento avviene entro 30 giorni dall’omissione (ravvedimento breve);
•1/9 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro 90 giorni dall’omissione o dall’errore (ravvedimento medio)
•1/8 del minimo, se il ravvedimento avviene entro un anno dall’omissione o dall’errore (ravvedimento lungo)
•1/7 del minimo, se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o dall’errore
•1/6 del minimo, se la regolarizzazione avviene oltre oltre due anni dall’omissione o dall’errore
•1/5 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione mediante processo verbale (la violazione non deve consistere nella mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto e/o nell’omessa installazione degli apparecchi per l’emissione dello scontrino fiscale.
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