Come cambia la disciplina del licenziamento economico (o per giustificato motivo o giusta causa), in seguito all’entrata in vigore del nuovo contratto a tutele crescenti per le nuove assunzioni dal 7 marzo 2015 con il Jobs Act di Renzi.
Licenziamento per giustificato motivo o economico
Il licenziamento economico, anche detto per giustificato motivo oggettivo (giusta causa) è l’atto con cui un datore di lavoro interrompe senza accordo con il lavoratore, il rapporto di lavoro per motivi che non riguardano la condotta del dipendente, bensì la riorganizzazione aziendale.
In particolare costituiscono i presupposti del licenziamento economico:
-la riorganizzare della produzione
-l’impossibilità di riutilizzare il lavoratore licenziato in altre unità produttive della stessa azienda.
Riforma Fornero e Jobs Act: differenze per il licenziamento economico
La disciplina sul licenziamento economico è stata profondamente modificata dalla c.d. Riforma Fornero (Legge n. 92 del 2012) e, successivamente, dal c.d. Jobs Act. Vediamo prima e dopo come cambia il licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
–Licenziamento economico nella riforma lavoro Fornero: in caso di licenziamento economico dichiarato illegittimo da parte del giudice, questi potrà condannare il datore a pagare un’indennità pari che può variare da un minimo di 12 ad un massimo di 24 mensilità. Se vi sono ragioni alla base del licenziamento manifestamente infondate, il Giudice può anche ordinare al datore di lavoro di riprendere alle sue dipendenze il lavoratore. Disciplina applicabile ai lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015.
-Licenziamento economico nel Jobs Act: in caso di licenziamento economico dichiarato illegittimo da parte del giudice, questi potrà condannare il datore solo a pagare un’indennità pari a 2 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio. L’indennità non potrà mai essere inferiore a 4 mensilità nè superiore a 24. Non è mai prevista la reintegra sul posto di lavoro. Disciplina applicabile ai lavoratori assunti a tempo indeterminato dal 7 marzo 2015 in aziende che occupano più di 15 dipendenti (5 se azienda agricola) in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo e, in ogni caso, qualora occupi complessivamente più di sessanta dipendenti. Se mancano questi requisiti dimensionali,) l’indennità è ridotta e non può mai superare le 6 mensilità.
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