Il termine per il versamento della Tares è scaduto il 24 gennaio scorso, tuttavia non sono affatto pochi coloro che, per un motivo o per un altro, non hanno fatto in tempo a versare il tributo, soprattutto a causa di disguidi, incomprensioni, calcoli errati o anche mancato recapito del bollettino da parte del Comune.
Ebbene, a fronte di tutto ciò, e soprattutto in considerazione di una serie di disservizi che si sono verificati in diversi Comuni italiani, non saranno applicate sanzioni a carico di chi effettua in ritardo il pagamento del conguaglio della Tares 2013. A precisarlo è stato lo scorso 15 gennaio il sottosegretario all’Economia Pier Paolo Baretta, precisando però che l’assenza di sanzioni riguarderà solo coloro che non hanno provveduto al pagamento poiché non hanno ricevuto dal proprio Comune il bollettino postale precompilato o il modello F24 precompilato.
Questo in virtù di quanto previsto dall’articolo 5, comma 4, del D. L. n. 102 del 2013, il quale stabilisce che sia il Comune a predisporre e inviare ai contribuenti il modello di pagamento della Tares e che nel caso in cui il Comune non abbia inviato tali modelli di pagamento in tempo utile, il contribuente che versa in ritardo non è soggetto a sanzione.
Analoga disposizione è prevista anche dall’art. 10 dello Statuto dei diritti del contribuente, il quale prevede che non sono irrogate sanzioni, né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito ritardi, omissioni o errori dell’amministrazione finanziaria.
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