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Sia la messa in mora che la diffida ad adempiere sono strumenti a cui solitamente si fa ricorso quando si è creditori di una somma di denaro nei confronti di un soggetto inadempiente oppure nel caso in cui si è già provveduto a pagare un bene o un servizio non ricevuto. Esistono però delle differenze sostanziali tra le due fattispecie.

La diffida ad adempiere è una lettera scritta che l’interessato invia alla controparte e attraverso la quale gli intima di adempiere alla prestazione dovuta per effetto del contratto siglato entro un congruo termine, solitamente 15 giorni dal ricevimento della lettera, altrimenti il contratto dovrà intendersi risolto.

Tale fattispecie, disciplinata dall’articolo 1454 del Codice Civile, implica quindi che in caso di mancato adempimento della prestazione entro il termine indicato, il contratto si intenderà sciolto di diritto, senza quindi la necessità di una sentenza emessa dal tribunale.

Perché la diffida ad adempiere produca tale effetto, tuttavia, è necessario che tale conseguenza venga esplicitamente indicata nel contratto (per maggiori informazioni di veda “Fac-simile diffida ad adempiere“).

Con la lettera di messa in mora, invece, il soggetto interessato intima alla controparte l’adempimento della prestazione dovuta per effetto di un contratto entro un termine prestabilito.

Nel caso in cui ciò non dovesse accadere, provvederà ad instaurare un vero e proprio processo davanti al giudice al fine di ottenere coattivamente la soddisfazione delle sue pretese.

La messa in mora, dunque, oltre ad essere una sorta di avvertimento per il soggetto inadempiente, produce anche una serie di effetti, tra cui l’interruzione dei termini di prescrizione e il trasferimento in capo al soggetto inadempiente del rischio di impossibilità sopravvenuta alla prestazione.

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