Qualora in fase di approvazione del bilancio una società, dopo aver verificato la presenza di utili, decida di distribuirne una quota agli azionisti sotto forma di dividendo, il diritto ad intascare la remunerazione non spetta a tutti coloro che hanno posseduto le azioni di quella data società nel periodo a cui si riferisce il bilancio ma solo a quelli che sono in possesso delle azioni nel giorno precedente rispetto a quello previsto per lo stacco della cedola, o meglio che sono in possesso dei titoli all’apertura della seduta del giorno in cui viene staccata la cedola. Tutto ciò avviene dopo la chiusura del bilancio e quindi nel corso dell’esercizio successivo a quello a cui si riferiscono gli utili distribuiti sotto forma di dividendi.
La data di stacco del dividendo, che generalmente precede di tre giorni lavorativi la data del pagamento del dividendo, determina dunque il diritto ad intascare la remunerazione stabilita dall’assemblea per ciascuna azione. Tale data viene resa nota contestualmente all’annuncio ufficiale della distribuzione di dividendo in riferimento ad un dato esercizio e insieme alla data fissata per pagamento.
A partire dal giorno di stacco della cedola, dunque, l’azionista può decidere di vendere i titoli di quella data società in suo possesso senza però perdere il diritto ad intascare il dividendo, che gli verrà corrisposto nel giorno fissato per il pagamento.
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