Sulla base di quanto previsto dall’articolo 2433-bis del Codice Civile, le società possono decidere di distribuire ai loro azionisti un acconto sul dividendo, ossia un anticipo del pagamento stesso.
Tale facoltà è però riservata esclusivamente alle società il cui bilancio è assoggettato per legge al controllo da parte di società di revisione iscritta in un albo speciale, sempre che tale revisore abbia dato giudizio positivo sul precedente esercizio e sempre che la società non abbia riportato perdite. In caso contrario è infatti esclusa la possibilità di pagare un acconto sul dividendo. La distribuzione di un acconto sul dividendo è inoltre subordinata ad un’esplicita previsione dello statuto societario.
Per quanto riguarda l’ammontare dell’acconto sul dividendo, questo non può superare la minor somma tra l’importo degli utili conseguiti dalla chiusura dell’esercizio precedente, diminuito delle quote che dovranno essere destinate a riserva per obbligo legale o statutario, e quello delle riserve disponibili.
La distribuzione di un acconto sul dividendo viene deliberata dagli amministratori della società sulla base di un prospetto contabile (composto da uno stato patrimoniale e da un conto economico) e di una relazione, dalla quale deve risultare che la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società consente la distribuzione di un acconto sul dividendo. Su tali documenti, inoltre, deve essere acquisito il parere del soggetto incaricato del controllo contabile.
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