In arrivo dal 2015 una nuova indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto (co.co.pro) denominata DIS-COLL.
Disoccupazione co.co.pro 2015
Per i collaboratori a progetto la riforma del lavoro dell’ex ministro Fornero (Legge n. 92 del 2012) ha previsto l’indennità di disoccupazione una tantum che da quest’anno sarà sostituita da un nuovo sussidio, la DIS-COLL previsto in via sperimentale per il 2015, dal decreto attuativo del Jobs Act del Governo Renzi.
La nuova indennità è prevista per gli eventi di disoccupazione verificatisi con decorrenza dal 1 gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2015.
DIS-COLL: i requisiti
A beneficiarne sono i collaboratori coordinati e continuativi e a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.
Per beneficiarne tali soggetti devono presentare in maniera congiunta i requisiti seguenti:
-stato di disoccupazione al momento della domanda di prestazione di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni ;
-possano far valere almeno 3 mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1 gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento;
-possano far valere, nell’anno solare in cui si verifica l’evento di cessazione dal lavoro, un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione a progetto di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà del importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione.
Calcolo importo DIS-COLL
La nuova indennità di disoccupazione deve essere rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali come risulta dai versamenti contributivi effettuati, derivante da rapporti di collaborazione, relativo all’anno in cui si è verificato l’evento di cessazione dal lavoro e all’anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazione di essi.
L’importo della DIS-COLL è pari al 75% del reddito medio mensile, se questo sia pari o inferiore, nel 2015, a 1195 euro mensili. Tale importo deve essere annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente.
Se il reddito medio mensile sia superiore a 1195 euro, l’importo l’indennità è pari al 75% del predetto importo incrementato di una somma pari al 25% del differenziale tra il reddito medio mensile e il predetto importo.
In ogni caso la legge prevede che in ogni caso l’importo mensile della DIS-COLL non può superare l’importo massimo mensile di euro 1300 nel 2015.
Durata DIS-COLL
A differenza della precedente indennità una tantum la nuova disoccupazione per i co co pro è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione presenti nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione del lavoro al predetto evento. La durata massima però prevista dalla legge è di 6 mesi.
Domanda DIS- COLL 2015
Come ogni prestazione, anche la DIS-COLL deve essere presentata all’INPS in via telematica, entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. La sua erogazione però è subordinata alla verifica di specifiche situazioni in capo al richiedente come:
– la permanenza dello stato di disoccupazione;
– la regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti ossia i Centri per l’impiego.
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