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Sulla base della circolare n. 26 del 2018, Assonime da una definizione ed un quadro completo, riepilogativo dell’esterometro 2019.

Esso rappresenta la comunicazione all’Agenzia delle Entrate di tutti i dati relativi alle operazioni (attive e passive) intercorse tra soggetti passivi stabiliti nel territorio italiano e soggetti esteri.

Questo prende il via dal 1° Gennaio 2019 a seguito anche dell’introduzione della fattura elettronica 2019 obbligatoria tra privati.

L’obbligo per l’Esterometro 2019 è stato introdotto con decadenza 1° gennaio 2019.

Il suo scopo è quello di mettere a disposizione dell’Agenzia delle Entrate, maggiori informazioni relative alle operazioni attive e passive che vengono effettuate con l’estero, a prescindere che si tratta di soggetti comunitari o di soggetti extracomunitari.

Il modello Esterometro 2019 prevede che venga effettuata una comunicazione, trasmessa nell’ipotesi nella sola ipotesi in cui le operazioni non siano documentate da fatture elettroniche o da bollette doganali.

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Comunicazione Esterometro 2019: modello obbligatorio dal 1° gennaio 2019

Presupposto soggettivo dell’Esterometro 2019

I soggetti obbligati a procedere con la trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere sono tutti quelli tenuti all’adempimento dell’obbligo di emissione della fattura elettronica a prescindere che si tratti di soggetti passivi o di consumatori finali.

In linea generale sono obbligati ad adempiere all’obbligo della fatturazione elettronica tutti i soggetti passivi che si sono stabiliti all’interno del territorio dello Stato italiano.

All’interno della circolare si evidenza che non sono considerati soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato i seguenti soggetti:

Non residenti direttamente identificati (come precisato dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 13/E del 2018);

Non residenti ma che hanno proceduto con la nomina di un proprio rappresentante fiscale in Italia;

Soggetti esteri che non hanno partita IVA.

Esterometro 2019: forfettari

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Esterometro 2019: forfettari non obbligati

L’esonero dell’esterometro 2019 si applica a tutti i soggetti che non hanno obbligo della fatturazione elettronica. In questo caso, sono considerati tali, i soggetti che rientrano in un regime di tassazione agevolata:

  • Regime di vantaggio;
  • Regime forfetario;
  • Medici e farmacisti;
  • Regime speciale per l’agricoltura.

Tutti i soggetti che rientrano in queste categorie sono esonerati dall’obbligo di invio dell’esterometro all’Agenzia delle Entrate.

Esterometro 2019: Obbligo di trasmissione dei dati ed esclusioni

Nel caso in cui le operazioni transfrontaliere sono state eseguite, a seguito dell’emissione della fattura elettronica o anche tramite bolletta doganale, allora non è previsto l’obbligo di procedere con la trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi a tali operazioni.

Il motivo? Certamente è uno dei più evidenti; in questa ipotesi, l’Amministrazione finanziaria è già in possesso dei dati relativi alle operazioni transfrontaliere che sono state effettuate.

A seguito dell’emissione della fattura elettronica, anche differenziando la tipologia di operazione, permette a tutti gli operatori economici di beneficiare dell’esonero dall’invio dell’esterometro (con periodicità mensile).

Al momento, possono beneficiare dell’esonero inerente l’obbligo di invio, tutti i soggetti ma solo per operazioni attive.

In caso di emissione di fatture elettroniche nei confronti di soggetti, viene ammessa una particolare condizione nei confronti di questi, ovvero che sia possibile far avere, previa richiesta, anche una copia cartacea della fattura elettronica.

Esterometro 2019: quali operazioni comunicare

Si precisa anche che, per le cessioni di beni e per tutte le prestazioni inerenti ai servizi effettuati e ricevuti verso e da soggetti esteri, tutti gli operatori con sede all’interno del territorio dello Stato Italiano, sono soggetti alla trasmissione delle seguenti informazioni:

  • Dati identificativi del:
    • cedente/prestatore;
    • cessionario/committente;
  • Data del documento comprovante l’operazione;
  • La data di registrazione;
  • Numero del documento;
  • Base imponibile;
  • Aliquota IVA applicata e l’imposta ma solo nel caso in cui l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento e la tipologia dell’operazione.

Trasmissione del fine

La trasmissione del file potrà avvenire solo utilizzando un sistema di:

  • Trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP;
  • Cooperazione applicativa su internet, con servizio esposto tramite modello web service;
  • Trasmissione per via telematica attraverso il servizio “fatture e corrispettivi”, accessibile dal sito dell’Agenzia delle Entrate, tramite credenziali:
    • Entratel;
    • Fisconline;
    • SPID;
    • CNS.

L’invio deve essere effettuato entro e non oltre l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso o a quello della data di ricezione del documento emesso. Questo vale solo per le fatture attive.

Nel caso di operazioni passive, si deve prendere come punto di riferimento la data in cui si è ricevuto il documento comprovante l’operazione.

Esteromentro 2019 e Intrastrat

Anche se è stato introdotto l’esterometro, non è stato abolito l’obbligo della comunicazione degli elenchi Intrastat.

Conseguentemente, devono essere trasmessi, successivamente al 1° gennaio 2019, tutti gli elenchi riepilogativi facenti riferimento sia alla cessione, sia anche all’acquisizione intracomunitaria di beni e servizi, ovvero di beni resi e ricevuti.

L’Associazione, all’interno della Circolare chiarisce specificatamente quanto segue:

In correlazione con la previsione del nuovo obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle operazioni transfrontaliere, che possono assumere anche la natura di operazioni intracomunitarie, non è stata prevista l’eliminazione dell’obbligo di trasmissione all’Agenzia delle Dogane degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi, sia resi che ricevuti.

Pertanto, i summenzionati elenchi dovranno continuare ad essere trasmessi con le modalità finora stabilite anche successivamente al prossimo 1° gennaio.

Esterometro 2019: novità – formato XML – dati da inviare

Secondo quanto riportato dall’Agenzia delle Entrate a seguito del provvedimento emanato in data 30 Aprile 2018, si deve utilizzare il formato XML per la rappresentazione dei dati delle fatture.

Il file potrà essere accettato solo nel caso in cui il responsabile della trasmissione, ovvero il soggetto obbligato all’invio e alla ricezione delle cosiddette fatture elettroniche da parte di un suo delegato, proceda con l’apposizione:

  • Della firma elettronica (qualificata ovvero basata su certificati dell’Agenzia delle Entrate);
  • Al sigillo elettronico dell’Agenzia delle Entrate (nell’ipotesi in cui il file sia inviato tramite upload all’interno dell’interfaccia web del servizio “Fatture e Corrispettivi”).

L’elenco dei dati da comunicare viene poi riportato all’interno del predetto provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

EMISSIONE FATTURA ELETTRONICA VERSO
TIPOLOGIA CLIENTE Non residenti, non stabiliti ma identificati Non residenti, non stabiliti, non identificati
CODICE DESTINATARIO “0000000” “XXXXXXX”
FIRMA ELETTRONICA NO SI
OBBLIGO DI RIPORTARE L’OPERAZIONE NELL’ESTEROMETRO NO NO

Esterometro 2019: scadenze – modalità – termini di trasmissione

La modalità di invio messa a disposizione del sistema per procedere con l’invio dei file (ad esempio) può avvenire:

  • Per via telematica tramite l’interfaccia web di fruizione del servizio “Fatture e corrispettivi”;
  • Attraverso il sistema di trasmissione basato su protocollo FTP.

La trasmissione deve avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo:

  • Rispetto alla data di emissione del documento (fatture attive);
  • Rispetto alla data di ricezione del documento (fatture passive; la data di ricezione corrisponde alla data di registrazione dell’operazione nel registro IVA degli acquisti).

Esterometro 2019: specifiche tecniche [Omessa ed errata trasmissione – sanzioni]

Nel caso di omessa o di errata trasmissione dei dati relativi alle operazioni in questione, la norma prevede l’applicazione di una sanzione di carattere amministrativo di importo pari a € 2 per ogni fattura con un limite massimo di 1000 euro per trimestre.

E’ anche prevista la riduzione a metà della sanzione (massimo limite pari a 500 €), in caso di violazione che viene sanata entro 15 giorni dalla scadenza della trasmissione.

Non trova applicazione, invece, l’istituto del cumulo giuridico di cui all’art. 12, D.Lgs. n. 472/1997.

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