Arrivano le prime istruzioni operative per quanto riguarda il pagamento e i casi di esenzione dell’IMU sui terreni, in vista della prossima scadenza il 10 febbraio 2015. A fornire il Dipartimento delle finanze con la risoluzione n. 2/DF del 3 febbraio scorso. Vediamo in sintesi cosa prevede.
Esenzione IMU 2015
Innanzitutto, in base a quanto stabilito dal D.L. n. 4/2015, sono stati definiti, dall’anno di imposta 2014, i nuovi criteri per l’applicazione dell’esenzione IMU sui terreni agricoli. Se per il 2015, l’imposta deve essere versata entro il 10 febbraio 2015, l’esenzione IMU invece si applica:
-a tutti terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani, di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’ISTAT (indipendentemente dalla qualifica soggettiva del possessore);
–ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, purché posseduti e condotti dai CD e dagli IAP, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT.
Il Dipartimento delle Finanze nella sua risoluzione chiarisce anche che l’esenzione IMU si applica anche ai terreni agricoli nel caso di concessione degli stessi incomodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. Il soggetto che concede il terreno in affitto o in comodato a un CD e IAP, iscritto nella previdenza agricola, deve avere però egli stesso la qualifica di CD o IAP, iscritto nella previdenza agricola.
Quale aliquota si applica?
In merito all’aliquota applicabile per l’IMU agricola si chiarisce che l’aliquota di base al 7,6 per mille si applica sempre, a meno che in detti comuni non siano state approvate per i terreni agricoli specifiche aliquote”. Così ad esempio se un comune, per l’anno 2014, ha stabilito un’aliquota pari allo 0,6% per le abitazioni principali, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, un’aliquota pari allo 0,9% per le aree fabbricabili e un’aliquota pari all’1% per tutti gli altri immobili, l’aliquota applicabile per i terreni in questione sarà quella di base pari a 0,76%, non avendo il comune approvato un’aliquota specifica per i terreni agricoli.
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