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La mediazione tributaria obbligatoria è stata introdotta dal D.L. n. 98/2011, convertito dalla Legge n. 111/2011, e prevede che il contribuente, in riferimento a controversie il cui valore non supera i 20.000 euro relative ad atti dell’Agenzia delle Entrate, debba ricorrere in via preliminare all’istituto della mediazione prima di presentare ricorso alla Commissione Tributaria. Questo al fine di tentare di ridurre notevolmente il numero dei processi tributari, sottoponendo in tal modo al giudice esclusivamente le questioni di maggiore importanza e in relazione alle quali le parti non sono riuscite ad arrivare ad un accordo.

Le medizione tributaria si attiva mediante apposita istanza del contribuente, esente da imposta di bollo e necessariamente redatta in conformità al contenuto della normativa di cui all’articolo 17-bis del D.Lgs. n. 546 del 1992. Tale istanza deve essere notificata alla Direzione regionale o provinciale o al Centro operativo dell’Agenzia delle Entrate.

A questo punto, l’ufficio preposto dell’Agenzia delle Entrate, al termine della fase istruttoria può decidere di accogliere l’istanza, anche solo parzialmente, di rigettarla oppure può formulare una proposta di mediazione. In caso di mediazione, l’intera procedura ha una durata massima di 90 giorni, si conclude con la sottoscrizione dell’accordo da parte dell’Ufficio e del contribuente e si perfeziona con il versamento entro venti giorni, tramite modello F24, dell’intero importo dovuto, oppure della prima rata in caso di pagamento rateale. La mediazione, ricordiamo, comporta per il contribuente un beneficio consistente nell’automatica riduzione delle sanzioni amministrative del 40% circa.

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