Al fine di recuperare quanto dovuto agli enti creditori (Agenzia delle Entrate, Inps, Comuni, ecc), Equitalia è tenuta a compiere le azioni previste dalla legge come il pignoramento immobiliare.
In particolare Equitalia può procedere al pignoramento, quando il contribuente, dopo aver ricevuto la cartella, gli avvisi ,e i successivi solleciti non ha provveduto a pagare o rateizzare gli importi dovuti .nei tempi previsti.
Pignoramento immobiliare: divieto prima casa
Si può procedere al pignoramento dei beni mobili e immobili e alla vendita all’asta. Tuttavia per i contribuenti sono previste ampie tutele. Equitalia infatti non può mai procedere al pignoramento della prima e unica casa di proprietà dove il debitore abita e ha stabilito la propria residenza, purché non si tratti di un immobile di lusso.
Per gli altri immobili il pignoramento è possibile solo in presenza di debiti superiori a 120 mila euro e dopo che sono trascorsi 6 mesi dall’iscrizione ,di ipoteca.
D’intesa con Equitalia il contribuente può vendere l’immobile pignorato o ipotecato. In questo caso l’intero ricavato sarà versato direttamente a Equitalia che utilizzerà l’importo per il pagamento del debito e restituirà al contribuente l’eventuale somma eccedente.
Pignoramento stipendio e pensioni: i limiti
Nel caso di pignoramento di stipendio o pensione, la quota pignorabile procede per gradi per salvaguardare le necessità dei contribuenti con meno disponibilità economica. I limiti per il pignoramento di stipendio o pensioni sono:
- un decimo per stipendi/pensioni fino a 2.500 euro (l’importo pignorabile è al massimo 250 euro al mese)
- un settimo per importi compresi tra 2.500 e 5.000 euro
- un quinto se si superano i 5 mila euro mensili.
Il pignoramento può essere effettuato anche sulle somme depositate sul conto corrente, ma senza includere l’ultimo stipendio o pensione che resta sempre disponibile per qualsiasi necessità del debitore.
Pignoramento presso terzi
C’è poi un’altra modalità di recupero stabilita dalla legge, il cosiddetto pignoramento presso terzi: Equitalia può esigere il pagamento non rivolgendosi direttamente al debitore ma a un soggetto terzo che a sua volta è debitore del contribuente moroso. Ad esempio Equitalia può pignorare le somme che una ditta deve pagare a un proprio fornitore qualora quest’ultimo abbia cartelle in sospeso.
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