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Il Senato ha dato il via libero al nuovo prestito vitalizio ipotecario, un tipo di finanziamento previsto per gli over 60 enni con cui, in carenza di liquidità, possono convertire in denaro una parte della casa di proprietà, ottenendo così un prestito. Vediamo da vicino di cosa si tratta.

 

Prestito pensionati per gli ultra60enni: il prestito vitalizio ipotecario

Già previsto nel nostro ordinamento (Decreto legislativo n. 203 del 2005) e  ora modificato, il prestito vitalizio ipotecario comporta che gli over 60 anni, proprietari di  una casa, possano richiedere ad una banca o un intermediario finanziario, l’accensione immediata di un finanziamento, garantito con un’ipoteca.

Chi accende il prestito con ipoteca non perde la proprietà e non è tenuto a lasciare la casa, così gli eredi possono anche recuperare l’immobile dato in garanzia, lasciando a questi ultimi la scelta di rimborsare il credito della banca ed estinguere la relativa ipoteca.

 

Prestito vitalizio ipotecario: rimborso finanziamento

Le parti possono concordare modalità di rimborso graduale di interessi e spese e la banca  può invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento (quello avvenuto tra il 30° e il 180° giorno dalla scadenza della rata)  se verificatosi almeno sette volte, anche non consecutivamente.

Sono tre i casi in cui è previsto il rimborso integrale, cioè in un’unica soluzione, del finanziamento:
– in caso di decesso del cittadino che ha ricevuto il finanziamento

-se la proprietà o altri diritti reali o di godimento sull’immobile vengono trasferiti – anche solamente in parte

-se si compiono atti tali da ridurre significativamente il valore dell’immobile, inclusa la costituzione di diritti reali di garanzia in favore di terzi capaci di gravare sullo stesso.

 

Se entro 12 mesi dal verificarsi di uno di questi eventi, il finanziamento non viene rimborsato, la banca procede a vendere l’immobile e soddisfare il suo credito. Anche gli eredi possono decidere di vendere e soddisfare così la banca, ma la vendita deve perfezionarsi entro e non oltre un anno dal conferimento dell’incarico da parte dell’istituto di credito.

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