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La Tasi, il tributo comunale sui servizi indivisibili quali la manutenzione delle strade, del verde, ecc si pagherà anche nel 2015, ma senza i paventati aumenti previsti dalla legge di stabilità del 2014. Facciamo il punto sui soggetti che sono chiamati alla cassa e le possibili aliquote da applicare sulla prima e sulla seconda casa.

 

IUC: Tasi, Tari e IMU

La IUC, l’Imposta Unica Comunale, è composta da tre diverse tributi:
-IMU Imposta Municipale Propria
-Tasi Tributo servizi indisibili comunali
-Tari Tassa rifiuti ( ex Tarsu e TARES).

 

Tasi abitazione principale e seconda casa: chi paga?

Soffermandoci al momento sulla TASI, questa a differenza dell’IMU, è dovuta per:

-abitazione principale e relative pertinenze (è versata dal possessore a qualsiasi titolo) di qualsiasi categoria catastale;
– abitazioni diverse dalla prima casa.

Sono tenuti a versarla i proprietari a qualsiasi titolo dell’immobile, insieme a chi occupa o detiene la casa, quindi anche l’inquilino che vive in affitto. IN tal caso la quota di Tasi a suo carico può andare da un minimo del 10 ad una massimo del 30% e la parte restante rimane a carico del proprietario di casa. A decidere le percentuali è sempre il Comuni con la delibera che deve essere pubblicata on line sul sito dell’Agenzia delle entrate.

 

 Aliquote Tasi 2015

La legge di stabilità (art. 1 co. 679 L. n. 190/2014) conferma per l’anno 2015 l’applicazione dell’aliquota di base della TASI è confermata all’1 per mille, con la possibilità per i Comuni di aumentarla, fino ad un limite massimo pari al 2,5 per mille ovvero ridurla, fino al suo azzeramento.
L’aliquota TASI fissata dal Comune sommata all’IMU, complessivamente non deve superare l’aliquota massima consentita dalla legge per l’IMU.2013, ossia il 10,6 per mille, per la generalità degli immobili e il 6 per mille, per l’abitazione principale e relative pertinenze.

Tasi: per chi non ha pagato il saldo 2014, c’è tempo fino al 16 marzo 2015

In merito alla Tasi, si precisa anche che i contribuenti in ritardo con il pagamento del saldo scaduto lo scorso 16 dicembre 2014, possono rimediarvi grazie al nuovo ravvedimento operoso, entro il 16 marzo 2015. E’ stato introdotto infatti il nuovo ravvedimento medio per cui si applica una riduzione delle sanzioni a 1/9, anziché ad 1/8 come previsto in precedenza per l’applicazione del c.d. ravvedimento lungo, se si paga entro 90 giorni dalla violazione. Quindi chi non ha provveduto al pagamento del saldo del tributo dovuto per l’anno 2014, entro il 16 dicembre scorso, può rimediarvi, pagando con il modello F24 oltre all’importo totale, una sanzione pari a 1/9 del medesimo importo, e gli interessi legali che maturano giorno prr giorno.

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