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Vi siete mai chiesto come richiedere un gratuito patrocinio?

Avete bisogno di rivolgervi a un avvocato ma non avete i soldi per pagarlo?

Sappiate che è possibile richiedere il patrocinio gratuito a spese dello Stato, un’opportunità spesso conosciuta semplicemente con il nome di gratuito patrocinio. Vediamo di cosa si tratta e di come fare a richiederlo.

Il patrocinio a spese dello Stato può essere richiesto da una persona che si trova in condizioni economiche disagiate e che ha bisogno di nominare un avvocato per difendersi davanti al giudice o per promuovere un giudizio.

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Gratuito patrocinio: perché richiederlo?

Il gratuito patrocinio può essere richiesto per cause civili e amministrative, per cause penali e del lavoro, per processi di impugnazione del decreto di espulsione di stranieri e nei casi di ricorsi al Garante per la protezione dei dati personali.

L’ammissione al gratuito patrocinio può essere richiesta in ogni grado e stato del processo. Nello specifico si parla di:

  • gratuito patrocinio penale;
  • gratuito patrocinio civile.

Gratuito patrocinio: requisiti per richiederlo

Si può richiedere il patrocinio a spese dello Stato in presenza delle seguenti condizioni:

  • reddito imponibile annuo, costituito dalla somma dei redditi da ogni componente della famiglia, compreso l’istante, non superiore a € 11.369,24;
  • in ambito penale il limite di reddito è elevato di € 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

Gratuito patrocinio: Come e dove presentare domanda?

La domanda deve essere presentata con un apposito modulo che può essere richiesto presso gli avvocati o uffici legali; in ambito penale la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato si presenta presso l’ufficio del magistrato davanti quale pende il processo.

In ambito civile, invece, va presentata presso la Segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati competente.

Attenzione: il gratuito patrocinio non va confuso con la difesa d’ufficio; quest’ultima prescinde dal reddito della persona e viene garantita a qualsiasi imputato che non abbia nominato un difensore di fiducia. L’avvocato d’ufficio dovrà poi essere pagato dall’imputato o tramite il patrocinio a spese dello Stato.

Patrocinio Gratuito: Chi può essere ammesso?

Possono essere ammessi alla richiesta del gratuito patrocinio a spese dello Stato tutti i richiedenti che sono titolari di un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a € 11.493,82 (d.m. 16 gennaio 2018 in GU n. 49 del 28 febbraio 2018).

Nel caso in cui l’interessato convive con il coniuge, l’unito civilmente o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti del medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante.

Si deve prendere in considerazione, invece, il solo reddito personale nel momento in cui l’oggetto della causa diritti della personalità. Si tratta di processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

Gratuito Patrocinio: chi può richiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato?

Possono fare richiesta tutti i cittadini:

  • Italiani;
  • Stranieri che sono regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare;
  • Apolidi;
  • Enti o associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica.

Nel caso in cui la parte ammessa al beneficio rimane soccombente, non potrà mai utilizzare il beneficio per proporre impugnazione.

L’ammissione al gratuito patrocinio civile, non comporta che siano considerate a carico dello Stato le spese che l’assistito è condannato a pagare all’altra parte risultata vittoriosa. Questo lo si deve al fatto che gli onorari e le spese sono solo quelle dovute al difensore della parte ammessa al beneficio, che lo Stato, sostituendosi alla stessa parte si impegna ad anticipare, in considerazione anche delle sue precarie condizioni economiche e della non manifesta infondatezza delle relative pretese (v. Cass. Civ. n. 10053 del 2012).

Esclusione dal gratuito patrocinio civile

Il beneficio viene escluso dalle cause per cessione di crediti e ragioni altrui (salvo se la cessione appaia fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti).

Tutti i soggetti condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli:

416-bis del codice penale, 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell’articolo 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti. E’ però ammessa la prova contraria (Corte Cost., sentenza n. 139 del 2010).

Gratuito Patrocinio: Casi particolare

Ci sono poi dei casi particolari in cui l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è semplificata. Le ipotesi sono le seguenti:

Persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dalla Legge.

Il minore straniero non accompagnato coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale ha diritto di essere informato dell’opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o l’esercente la responsabilità genitoriale ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e di avvalersi, in base alla normativa vigente, del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento.

I figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall’altra parte dell’unione civile, anche se l’unione civile è cessata, o dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti, applicando l’ammissibilità in deroga al relativo procedimento penale e a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata.

 Gratuito patrocinio: come e dove si presenta domanda?

La domanda di ammissione al gratuito patrocinio civile si presenta presso la Segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, competente rispetto al luogo dove ha sede il:

  • Magistrato davanti al quale è in corso il processo;
  • Magistrato competente a conoscere del merito, se il processo non è ancora in corso;
  • Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato per i ricorsi in Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti.

I moduli per la presentazione delle domande sono disponibili presso le stesse Segreterie del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.

La domanda deve essere presentata personalmente dall’interessato alla quale deve essere allegata la fotocopia di un documento di identità valido.

In alternativa la domanda può essere presentata dal difensore che dovrà autenticare la firma di chi sottoscrive la domanda.

La domanda potrà essere inviata a mezzo raccomandata a.r. alla quale deve anche essere allegata la fotocopia di un documento di identità valido del richiedente. La domanda, sottoscritta dall’interessato, va presentata in carta semplice e deve indicare i seguenti dati:

  • La richiesta di ammissione al patrocinio;
  • Le generalità anagrafiche e codice fiscale del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare;
  • L’attestazione dei redditi percepiti l’anno precedente alla domanda (autocertificazione);
  • L’impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell’ammissione al beneficio;
  • Se trattasi di causa già pendente;
  • La data della prossima udienza;
  • Generalità e residenza della controparte;
  • Ragioni di fatto e diritto utili a valutare la fondatezza della pretesa da far valere;
  • Prove (documenti, contatti, testimoni, consulenza tecniche, ecc. da allegare in copia).

Cosa fa il Consiglio dell’Ordine dopo il deposito della domanda?

  • Valuta la fondatezza delle pretese da far valere e se ricorrono le condizioni per l’ammissibilità;
  • Emette entro 10 giorni uno dei seguenti provvedimenti:
    • Accoglimento della domanda;
    • Non ammissibilità della domanda;
    • Rigetto della domanda;
  • Trasmette copia del provvedimento all’interessato, al giudice competente e all’Ufficio delle Entrate, per la verifica dei redditi dichiarati.

Se il Consiglio dell’Ordine respinge o dichiara inammissibile l’istanza, questa può essere proposta al magistrato competente per il giudizio che decide con decreto.

Cosa si deve fare dopo il provvedimento di ammissione?

Tutti gli interessati potranno nominare un difensore, scegliendo il nominativo all’interno dell’Elenco degli Avvocati abilitati alle difese per il patrocinio a spese dello Stato appositamente approntati dai Consigli degli Ordini degli Avvocati del distretto della competente Corte di Appello.

Cosa si può fare se la domanda non viene accolta?

Nel caso in cui la domanda non verrà accolta, si potrà presentare richiesta di ammissione al giudice competente per il giudizio, che decide con decreto.

Nel caso di decisione invece da parte del Consiglio dell’Ordine non pervenga entro termini ragionevoli, l’interessato può scegliere di inoltrare una nota al Consiglio dell’Ordine stesso e per conoscenza al Ministero della Giustizia – Dipartimento Affari di Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Civile- Ufficio III.

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