In base al decreto ministeriale del 19 dicembre 2000, i buoni fruttiferi postali possono essere intestati a più soggetti con la facoltà per i medesimi di compiere operazioni anche separatamente. Questa norma può essere applicata anche ai buoni già emessi. I BFP cointestati sono emessi in modalità cartacea con la clausola P.F.R., ovvero “pari facoltà di rimborso”. Questi titoli sono nominativi e rimborsabili a vista presso l’ufficio postale che li ha emessi oppure entro 6 giorni lavorativi in qualsiasi altro ufficio postale abilitato. Tuttavia, in caso di premorienza di un contitolare possono sorgere degli inconvenienti.
In realtà, si tratta di una spiacevole situazione creata da Poste Italiane S.p.A., che ha l’abitudine di bloccare il rimborso pretendendo dal contitolare superstite la presentazione della documentazione sulla successione e la presenza fisica di tutti gli eredi. Tuttavia, si tratta di una pratica assolutamente scorretta, per cui se ci si trova invischiati in una situazione del genere è meglio rivolgersi immediatamente a un’associazione dei consumatori per far valere i propri diritti.
D’altronde i buoni fruttiferi postali cointestati sono titoli nominativi, quindi disciplinati in base alla dottrina a cui sono sottoposti i titoli di credito. Ciò vuol dire che il titolare del buono “è legittimato al diritto in esso menzionato per effetto dell’opera intestazione a suo favore, contenuta nel titolo” (articolo 2021 del codice civile). I contitolari del buono possono quindi operare in modo separato.
Inoltre, gli eredi subentrano senza impedire o escludere i diritti di terzi, in questo caso corrispondenti al contitolare superstite. Insomma, la successione mortis causa riguardante uno dei contitolari non influisce sul diritto dell’altro di ottenere autonomamente il rimborso del buono, presentando semplicemente il titolo originale all’ufficio postale competente.
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