A partire della busta paga di maggio i lavoratori dipendenti italiani riceveranno in busta paga un bonus di 80 euro al mese qualora il reddito complessivo non superi i 24.000 euro annui, nel caso in cui il reddito sia invece superiore a 24.000 euro ma inferiore a 26.000 euro riceveranno un bonus gradualmente inferiore che si azzera completamente al raggiungimento dei 26.000 euro di reddito annui (per maggiori informazioni si veda “Bonus mensile inferiore ad 80 euro in alcuni casi“). Il bonus, in realtà, è stato determinato su base annua e non su base mensile, infatti fino a 24.000 euro il bonus è di 640 euro annui, che diviso 8 (da maggio a dicembre) corrisponde ad 80 euro mensili.
Il bonus viene corrisposto automaticamente dal datore di lavoro, che sulla base della retribuzione spettante al lavoratore e delle altre informazioni reddituali in suo possesso determina il reddito annuo e stabilisce così a chi spetta e a chi no il bonus mensile. Al riguardo però è bene sapere che alla determinazione del reddito annuo concorrono anche altre tipologie di reddito, ovvero gli eventuali redditi derivanti da un precedente rapporto di lavoro relativi sempre all’anno 2014; i redditi derivanti da altro contratto di lavoro dipendente (è il caso ad esempio di chi svolge un part-time); le eventuali prestazioni a sostegno del reddito, come ad esempio cassa integrazione o Aspi; i redditi derivanti da immobili concessi in affitto.
► A CHI SPETTA IL BONUS DI 80 EURO IN BUSTA PAGA
Qualora a fronte della presenza di ulteriori redditi si superi la soglia dei 24.000 o dei 26.000 euro, a seconda dei casi, il lavoratore può comunicarlo al datore di lavoro, di modo tale che questi provveda a non corrispondere alcun bonus oppure a corrisponderlo in misura inferiore e rapportata all’ammontare di reddito annuo percepito. Questo soprattutto onde evitare di ricevere dei soldi che dovranno poi essere restituiti in sede di dichiarazione dei redditi o di conguaglio di fine anno. La normativa di riferimento stabilisce infatti che il sostituto d’imposta a fronte di variazioni del reddito, di detrazioni o di dati di cui entra in possesso per effetto di una comunicazione da parte del lavoratore, potrà effettuare il ricalcolo del credito spettante e recuperarlo nei periodi di paga successivi a quello di erogazione del credito, anche prima del conguaglio di fine anno o di fine rapporto.
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