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Nel caso in cui venga notificato un verbale per violazione del Codice della Strada che si ritiene sia infondato e illegittimo, il soggetto tenuto al pagamento della multa può ricorrere contro tale provvedimento. Oltre al ricorso in autotutela, un caso a sé e che in realtà tutela poco il cittadino in quanto è più un mezzo che consente a chi ha emesso il verbale di sanare eventuali errori, è possibile ricorrere al Giudice di Pace o al Prefetto. Ma quali sono le principali differenze tra queste due tipologie di ricorsi?

La prima sostanziale differenza riguarda i termini di presentazione del ricorso, che sono trenta dalla data di notifica del verbale per il ricorso al Giudice di Pace e sessanta per il ricorso al Prefetto. Altra differenza riguarda il costo del ricorso: nel caso del Giudice di Pace occorre pagare il contributo unificato e una marca da bollo, anche se in caso di vittoria della causa è possibile chiedere il rimborso delle spese processuali alla controparte, mentre invece il ricorso al Prefetto è completamente gratuito.

Nel caso del ricorso al Prefetto, inoltre, i tempi sono potenzialmente più corti e soprattutto certi: se entro 210 giorni (o 180 giorni, a seconda dei casi) non viene emessa alcuna decisione il ricorso è automaticamente vinto. Inoltre la decisione è nulla se non viene notificata entro 150 giorni dalla sua emissione. Nel caso del ricorso al Giudice di Pace, invece, la causa può durare molto tempo. Inoltre, qualora il ricorso venga rigettato dal Prefetto, si può sempre ricorrere al Giudice di Pace.

Per contro, tuttavia, il ricorso al Prefetto comporta più rischi. Anzitutto, i Prefetti, al contrario dei Giudici di Pace, sono più inclini a sostenere le ragioni di coloro che emettono i verbali, inoltre in caso di rigetto del ricorso la sanzione viene automaticamente raddoppiata, mentre invece solitamente i Giudici di Pace la mantengono invariata in caso di rigetto.

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