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Il soggetto a cui è stata notificata una multa per violazione del Codice della Strada può presentare ricorso al Giudice di Pace o al Prefetto. Tuttavia, qualora l’atto notificato appaia in modo palese illegittimo o errato, prima di ricorrere a questi due organi il soggetto a cui è stato notificato il verbale può tentare di ottenerne l’annullamento attraverso l’autotutela, ovvero rivolgendosi direttamente all’organo che ha emesso l’atto, senza quindi ricorrere alle vie legali.

L’autotutela, dunque, da un lato consente al cittadino di chiedere l’annullamento dell’atto in modo semplice, veloce ed economico, in quanto non richiede forme particolari e non necessita dell’assistenza di un avvocato, mentre dall’altro è uno strumento attraverso il quale l’organo che ha emesso il verbale può, qualora quest’ultimo dovesse risultare illegittimo o infondato, correggerlo o annullarlo. Un tipico esempio per il quale si può ricorrere all’autotutela è quello della notificazione di un verbale che si riferisce ad un auto venduta prima della data del verbale stesso oppure per il cui furto è stata presentata regolare denuncia.

RICORSO MULTA TICKET SCADUTO

Per presentare ricorso in autotutela occorre inviare apposita istanza, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, all’ufficio che ha emesso l’atto. Essa deve essere redatta in carta semplice e specificare gli estremi dell’atto per il quale si chiede l’annullamento, allegando anche copia dello stesso, e i motivi per i quali tale atto risulta annullabile, allegando copia della documentazione a sostegno di tali motivi.

Chi ricorre in autotutela, tuttavia, deve prestare attenzione. E’ infatti indispensabile sapere che la mancata risposta da parte dell’organo non comporta l’accettazione del ricorso, inoltre la presentazione dell’istanza attraverso l’autotutela non sospende i temini per la presentazione del ricorso presso il Giudice di Pace o il Prefetto, rispettivamente pari a 30 e 60 giorni dalla data di notifica dell’atto.

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