Scatta dal 1 maggio 2015 il nuovo assegno di disoccupazione, cosiddetto ASDI, secondo quanto previsto nei decreti attuativi del Jobs Act sulla riforma degli ammortizzatori sociali. Oltre alla Naspi e DIS- COLL, nel novero delle indennità di disoccupazione rientra anche l’ASDI. Vediamo di cosa si tratta e chi può averlo.
Assegno di disoccupazione: ASDI
A decorrere dal 1 maggio 2015 è istituito, in via sperimentale per l’anno 2015, l’Assegno di disoccupazione (ASDI), per i lavoratori percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego NASpI che abbiano fruito di questa per l’intera sua durata senza trovare occupazione e si trovino in una condizione economica di bisogno.
Soggetti beneficiari
Come si legge nel decreto, nel primo anno di applicazione, l’assegno sarà prioritariamente riservato a lavoratori appartenenti a nuclei familiari con minorenni e quindi ai lavoratori in età vicina al pensionamento, ma che non abbiano maturato i requisiti per i trattamenti di quiescenza.
Misura e durata ASDI
L’ASDI è erogato per una durata massima di sei mesi ed è pari al 75% dell’ultimo trattamento percepito ai fini della NASpI, se non superiore alla misura dell’assegno sociale. L’ammontare dell’assegno di disoccupazione è incrementato per gli eventuali carichi familiari del lavoratore.
Al fine di incentivare la ricerca attiva del lavoro, sono stabiliti i limiti nei quali i redditi derivanti da nuova occupazione possono essere parzialmente cumulati con il sostegno economico e le modalità attraverso cui il sostegno declina gradualmente al perdurare dell’occupazione e in relazione al reddito da lavoro. Il sostegno economico è condizionato all’adesione ad un progetto personalizzato redatto dai competenti servizi per l’impiego, secondo modalità definite e comunque contenente specifici impegni in termini di ricerca attiva di lavoro, disponibilità a partecipare ad iniziative di orientamento e formazione, accettazione di adeguate proposte di lavoro. La partecipazione alle iniziative di attivazione proposte è obbligatoria, pena la perdita del beneficio.
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