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Qual è la differenza fra la lettera di sollecito e diffida ad adempiere? Sia la lettera di sollecito che la diffida ad adempiere hanno lo scopo di spingere una delle parti ad adempiere ad un’obbligazione assunta tramite un’impegno scritto. Esistono tuttavia delle notevoli differenze tra i due strumenti.

Differenza tra diffida e sollecito ad adempiere
Differenza tra diffida e sollecito ad adempiere

Nel caso della lettera di sollecito, infatti, si tratta di uno strumento attraverso il quale il debitore rammenta al creditore il mancato adempimento ad un’obbligazione che egli stesso si è impegnato a soddisfare attraverso un contratto, come ad esempio il pagamento dell’affitto o il pagamento dello stipendio. Si tratta quindi del primo passo per far valere i propri diritti prima di agire in maniera più incisiva, anche considerando la possibilità che il mancato adempimento derivi da un disguido e non dall’effettiva volontà dell’altra parte di non adempiere.

La lettera di sollecito, dunque, non produce alcun effetto rilevante, per cui, qualora la parte non provveda ad adempiere, l’altra parte per far valere i propri diritti dovrà porre in essere un’altra azione.

Per saperne di più sulla lettera di sollecito ti invitiamo a leggere il nostro approfondimento qui >>> Fac-simile lettera di sollecito

La diffida ad adempiere, invece, è una vera e propria forma di tutela che l’ordinamento, ovvero l’art. 1454 del Codice Civile, riconosce al contraente. Attraverso tale lettera, infatti, la parte insoddisfatta intima all’altra parte di adempiere alla prestazione indicata nel contratto stesso entro un termine di quindici giorni dal ricevimento della lettera. In caso contrario, il contratto si intenderà sciolto di diritto, senza quindi la necessità di una sentenza emessa da un tribunale.

Perchè la lettera produca tale effetto è però indispensabile che quest’ultimo venga esplicitamente indicato come conseguenza del mancato adempimento entro il termine indicato.

In entrambi i casi la lettera deve essere inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento, in modo tale da avere una prova dell’avvenuta recezione da parte del destinatario, eventualmente da far valere in sede legale.

Nel caso della diffida ad adempiere, inoltre, essa è utile anche per capire il giorno della recezione e quindi il giorno a partire dal quale decorre il periodo utile per l’adempimento nonché, qualora ciò non avvenga, il giorno a partire dal quale il contratto è da intendere definitivamente sciolto.

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