A seguito dell’entrata in vigore della Legge di Stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27 dicembre 2013), la mediazione tributaria ha subito alcune variazioni. Anzitutto, tale procedura è diventata condizione di procedibilità del ricorso e non di ammissibilità.
La disciplina originaria (D.L. n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011), infatti, prevedeva che la mediazione dovesse essere tentata, pena l’inammissibilità del ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale competente, mentre ora nel caso in cui il soggetto non presenti istanza di mediazione prima di proporre ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale non perderà automaticamente la causa, come avveniva in precedenza. Il ricorso viene semplicemente dichiarato improcedibile e non inammissibile. Il tutto si traduce quindi in un vizio di procedura da cui deriva l’obbligo di attendere il termine di 90 giorni dalla presentazione dell’istanza di mediazione prima di potersi costituirsi in giudizio.
Ma questa non è l’unica novità in tema di mediazione tributaria introdotta dalla Legge di Stabilità 2014. In virtù della nuova normativa, infatti, la mediazione tributaria può avere ad oggetto anche i contributi previdenziali e assistenziali, senza l’applicazione di sanzioni e interessi, inoltre è previsto che la riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all’atto impugnato vengano sospesi per tutta la durata del procedimento di mediazione.
La procedura della mediazione tributaria, ricordiamo, si attiva attraverso apposita istanza del contribuente e si conclude entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa.
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