Le continue crisi bancarie e dei mercati finanziari hanno avuto l’effetto di creare una sorta di paranoia tra i risparmiatori, preoccupati di perdere il denaro versato sul conto corrente bancario.
In realtà, si deve da subito sottolineare che i depositi bancari sono tutelati per legge dallo Stato italiano. Oggi l’assicurazione sui depositi rappresenta una delle componenti fondamentali su cui si basa la rete di sicurezza dell’intero sistema bancario nazionale, senza contare i passi in avanti fatti con l’obbiettivo di tutelare i depositi a livello europeo.
In base al Decreto Legislativo 24 marzo 2011, n. 49, è stato disposto un limite massimo di rimborso per ciascun depositante pari a 100.000 euro (in passato era di 103.291,38 euro), in caso di dissesto finanziario della banca.
Il termine per il rimborso è di 20 giorni lavorativi, ma la Banca d’Italia può prorogare la scadenza di altri 10 giorni in casi di natura straordinaria.
Il termine di scadenza del rimborso prende il via dal giorno in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, secondo quanto disposto dall’articolo 83 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 del Testo Unico Bancario (T.U.B.).
La garanzia dei depositi bancari avviene attraverso il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) che, nei limiti previsti dallo Statuto, garantisce il denaro versato dai risparmiatori nelle banche italiane, nelle succursali italiani di banche comunitarie ed extra-comunitarie consorziate.
A questo Fondo aderiscono tutte le banche italiane che hanno come forma societaria quella della società per azioni.
Le banche di credito cooperativo, invece, aderiscono al Fondo di garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo. Per legge le banche, però, non sono ammesse al fallimento. Tuttavia, Bankitalia può dichiarare lo stato di insolvenza e avviare la liquidazione coatta amministrativa oppure l’amministrazione controllata. Solo a questo punto sarà possibile iniziare a tutelare i depositanti.
Cos’è il FITD – Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi?
Il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) è definito come un consorzio di diritto privato che è stato costituito nel 1987 su base volontaria. Solo successivamente è divenuto obbligatorio.
Oggi, il principio dell’adesione obbligatoria a un sistema di garanzia dei depositanti, è riconosciuto in Italia. questo processo ha preso il via nel 1996, a seguito dell’attuazione della prima direttiva (94/19/CEE) sui sistemi di garanzia dei depositi.
Questo principio è stato confermato, poi, dal decreto legislativo n. 30 del 15 febbraio 2016, grazie al quale è stata recepita la nuova direttiva 2014/49/UE (DGSD – deposit guarantee scheme directive), che ha innovato e ampliato la disciplina contenuta nella predetta direttiva, ispirandosi a principi di massima armonizzazione.
al momento, fanno parte del FITD tutte le banche italiane, tranne quelle di credito cooperativo, le succursali di banche extracomunitarie autorizzate in Italia ( tranne che non partecipino a un sistema di garanzia estero equivalente).
Possono, aderire al FITD anche le succursali italiane che fanno parte delle banche comunitarie, al fine di integrare la garanzia che sono offerta dal sistema di garanzia del Paese di origine.
Qual’è lo scopo del FITD?
Lo scopo del FITD è quello di garantire tutti i depositanti delle banche consorziate, i quali forniscono le risorse finanziarie necessarie al suo perseguimento. Tale finalità istituzionale si realizza solo tramite varie forme d’intervento del Fondo nei confronti di banche consorziate sottoposte a procedure di liquidazione coatta amministrativa e di risoluzione, ma anche mediante interventi alternativi volti a superare lo stato di dissesto o di rischio di dissesto delle consorziate.
L’attività del FITD viene poi disciplinata dallo Statuto e dal Regolamento sul funzionamento degli Organi e da Regolamenti su materie specifiche.
secondo quanto stabilito dalla banca d’Italia, ai sensi dell’art. 96-ter del d.lgs. 385/1993, essa esercita specifici poteri di vigilanza nei confronti dei sistemi di garanzia dei depositanti.
Il FITD opera infine anche nell’ambito del network costituendo dei sistemi di garanzia a livello internazionale e anche delle associazioni raggruppate, a fini di cooperazione, coordinamento operativo e partecipazione all’elaborazione della normativa di settore.
Scopo ultimo del Fondo è quello di tutelare i risparmi (non gli investimenti) di tutti i clienti di banche che dovessero trovarsi in situazioni di insolvenza. Si tratta dunque di tutelare:
- Depositi su conto corrente;
- Conti di deposito;
- Certificati di deposito nominativi;
- Libretti di risparmio nominativo;
- Assegni circolari.
Tutti questi sono garantiti in caso di fallimento dell’istituto di credito fino a 100.000 euro.
Nel caso di Azioni, obbligazioni, pronti conto termine che sono invece emessi dalla banca in liquidazione coatta, non rientrano nell’oggetto della tutela offerta dal FITD.
Al momento il limite di copertura massima è di 100.000 euro per depositante e per singola banca.
Anche le banche con operatività online sono obbligate ad aderire al FITD, come avviene per tutte le altre banche. Il tutto si pone come scopo quello di aumentare la sicurezza dei conti correnti online.
Chi partecipa al Fondo interbancario di tutela dei depositi (FITD)?
Il FITD è supervisionato dalla Banca d’Italia; come abbiamo visto rappresenta un consorzio istituito nel 1987 ed al quale le banche italiane sono obbligate ad aderire al pari delle banche extracomunitarie con filiali in Italia
Precisiamo invece che non c’è nessun obbligo per le banche comunitarie, le quali partecipano soltanto su base volontaria.
Quante risorse hanno le banche per far fronte ad eventuali rimborsi?
Tutte le banche possono prelevare dai fondi rimborsabili, ovvero dalla massa totale dei depositi presenti nelle filiali degli istituti italiani delle persone fisiche e delle imprese.
Al momento il meccanismo si basa sulla possibilità che le banche versino i loro contributi soltanto in caso di necessità (ex post) e a chiamata entro 48 ore. L’impegno oscilla tra lo 0,4% e lo 0,8% dei fondi rimborsabili di tutte le consorziate.
Modalità per ottenere il rimborso in caso di insolvenza della banca
Le modalità di rimborso delle somme non devono essere attivate dal risparmiatore e non rientrano nella trafila liquidatoria dell’istituto bancario. Esse si attivano automaticamente in tempi brevi.
Sulla base di quanto affermato dal decreto legislativo n. 49 del 24 marzo 2011 il rimborso viene effettuato entro un tempo massimo di 20 giorni (prorogabile eccezionalmente di altri 10 giorni) dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta della banca.
Se ne occuperà lo stesso Fitd a contattare e rimborsare ogni avente diritto. Tutto il resto invece non rientra nella copertura del FITD che rimane oggetto di riclassificazioni di bilancio che determineranno poi le priorità di rimborso a cui verranno destinate le risorse della banca.
Il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi è sicuro?
Secondo l’EBA, vi è una piccola possibilità che molteplici fallimenti bancari di grandi dimensioni si verifichino simultaneamente. Per tale motivo, la quantità di mezzi finanziari che oggi sono disponibili negli DGS (Schemi di Garanzia dei Depositi) viene fissata al fine di garantire che siano disponibili fondi sufficienti ad affrontare la maggior parte dei fallimenti. Il tutto senza sottrarre troppo denaro dal sistema finanziario per un’eventualità che si verifica raramente.
Cosa propone la Bce per i depositi bancari garantiti?
La BCE invece propone una modifica dell’attuale Direttiva sulle crisi bancarie (BRRD). Il suo intento è quello di rimuovere la sicurezza anche sui depositi inferiori a 100mila euro.
Al momento questa però rimane solo una proposta che è ancora al vaglio dei regolatori di Francoforte.
Nel caso in cui venga attivata la procedura per la risoluzione della crisi bancaria, tute le autorità competenti possono sospendere (anche temporaneamente e fino ad un massimo di 5 giorni) il ritiro dei depositi. Si tratta anche dei depositi protetti dal Fondo Interbancario di Tutela.
Cosa succede ai conti coi-intestati alle persone giuridiche?
Nel caso di conti cointestati fa fede il conto parziale per ogni sottoscrittore. Se essi saranno 2, il limite sarà di 200.000 euro.
Il fondo di tutela opera anche nel caso in cui uno degli intestatari o dei cointestatari sia una persona giuridica e non una persona fisica.
Quali sono le funzioni del Fondo Interbancario di tutela?
L’obbiettivo primario di questo fondo è quello di tutelare il risparmio. Vi è una tutela anche per le banche, al fine di evitare il fenomeno della corsa agli sportelli. In pratica il fono agisce al fine di:
- Evitare che facendo fronte ai prelievi con le sue sole sostanze, una banca possa trovarsi sottocapitalizzata;
- Evita la chiusura degli sportelli, nel caso in cui le richieste di contante depositato siano superiori alle disponibilità della banca;
- Aiuta il sistema nel suo complesso, al fine di ostacolare quei fenomeni di massa spesso non razionali che possono essere alimentati da notizie, per vere o false che siano;
- Garantisce la salubrità del sistema in quanto tale, diminuendo nei risparmiatori la paura di non poter accedere ai fondi depositati;
Il fondo potrebbe essere non adeguato?
Potrebbe accadere che il fondo interbancario non sia adeguato a restituire le somme depositate in caso di fallimento di più istituti bancari contemporaneamente.
Il fondo è stato messo a dura prova diverse volte e anche di recente con i fallimenti di Banca Etruria, Banca Marche, CariChieti, CariFerrara.
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1 Commento
angelo iaselli
CRESCITA DELLA PRODUZIONE CON LE ESPORTAZIONI NEI PAESI LONTANI AD ALTO VALORE COMMERCIALE.
Considerazioni
▪ Il Pil italiano nel 2018 è stato del 3,1% inferiore al periodo precrisi ((rapporto ICE 23 luglio 2019), l’80% circa del PIL italiano è realizzato dalle PMI, quindi la loro crescita è fondamentale per generare PIL reale (circa il 60% del PIL italiano è composto dai consumi).
▪ La scelta di escludere la leva dell’export viene spesso giustificata dalla composizione del nostro tessuto imprenditoriale: scarsa massa critica, ridotte disponibilità finanziarie, mini-dimensione delle PMI manifatturiere italiane. È opportuno un intervento parallelo ai tradizionali che sia mirato a incremento di produttività tramite l’export e che non distragga i piccoli Imprenditori. La Germania esporta il 46% di quanto produce, circa 3.500 miliardi, più del doppio dell’Italia; nel 2017 la Germania ha accumulato un surplus commerciale di 296,4 MLD di dollari, pari all’8% del PIL tedesco e allo 0,4% del PIL mondiale, nessun Paese al mondo ha fatto meglio. La scarsa massa critica ci penalizza anche per i trattati di libero scambio.
▪ Il potenziale delle PMI manufatturiere “MADE IN ITALY” è alto: esportano il 29% contro il 50% di altri Paesi, sono soltanto il 12% c.a. dell’export italiano, vendono occasionalmente ai mercati ad alto potenziale commerciale (L’Italia è per la Cina il quarto partner europeo dopo Germania, Regno Unito e Francia e il 24esimo a livello mondiale), quindi necessitano del supporto dell’Alta consulenza (Aziendalisti-Commercialisti-Competenze digitali, legali e logistiche- Manager esperti dei mercati lontani abituati a penetrare i mercati e presidiarli, rispondere degli obiettivi loro assegnati.
▪ Soltanto il 27% dei giovani Italiani ritiene che il Paese si impegni a promuovere una cultura imprenditoriale rispetto ad una media dei Paesi del G20 pari al 57%.
▪ I Commercialisti dal 2016 hanno deciso di assistere i clienti che puntano all’estero con l’obiettivo di valorizzare il loro ruolo sulle questioni tecnico-operative connesse alla internazionalizzazione.
▪ L’economia ha acquisito una posizione prevalente che richiede aggregazioni transdisciplinari finalizzate all’erogazione di consulenza e servizi capaci di irradiare modalità connettive e collaborative fra Soggetti indipendenti, legati da un obiettivo prioritario. Le tecnologie digitali consentono piattaforme valoriali che discutono la centralità degli obiettivi ed ottimizzano le risorse. I cambiamenti in corso richiedono un tessuto imprenditoriale più forte.
▪ L’esportazione nei Paesi emergenti sinora ha visto attori soltanto le grandi imprese.
Modalità operativa innovativa per la penetrazione nei Paesi ad alto potenziale commerciale.
Obiettivo
Penetrazione qualificata nei mercati con metodo e risorse che attraggano i grandi importatori-distributori, anche GDO; armonizzazione organizzativa delle imprese socie, economie di scala.
Strumento operativo
Società concessionaria/agente con rappresentanza, autofinanziata, flessibile, sostenuta da una percentuale sul fatturato, aperta ad Imprenditori legati da un obiettivo condiviso, partecipata in quota paritetica, coordinata da un Team di Specialisti per la definizione e condivisione di scopi, risorse e capacità.
Per abbattere i costi ed attrarre i distributori-importatori esteri la società lavora con grandi numeri importanti; è amministrata da un Indipendente e diretta da Manager; promuove i prodotti con etichette originali nei Paesi dove le imprese socie non sono presenti.
Percorso di sei mesi per almeno cinquanta aziende.
▪ Gli Imprenditori costituiscono la società tramite una Fiduciaria bancaria.
▪ I Commercialisti mandatari dei loro clienti definiscono il punto di pareggio sulla base del potenziale produttivo e le relative risorse finanziarie, rappresentano i Clienti-Mandanti all’assemblea amministrata dalla Società Fiduciaria garante del “Patto per la crescita” e custode dei modesti contributi iniziali delle aziende partecipanti, monitorano il processo aziendale per conto dei Clienti.
Miglioramenti economico-finanziari e vantaggi indotti
Riduzione del rischio d’impresa; mantenimento dell’identità; frazionamento e sostenibilità dei costi di management, comunicazione, marketing, immagine, logistica, spazi, altro), sviluppo; raggiungimento di massa critica ed economie di scala; incremento della produzione e del fatturato delle singole Imprese; unificazione degli uffici per la commercializzazione nei Paesi residuali per i Partecipanti.
Eventuali benefici finanziari e fiscali potranno essere valutati dopo che professionisti e banche avranno adeguato le aziende agli standard. Finanziamenti e sovvenzioni europee per un «Progetto di sistema competitivo». Vantaggi indotti per: banche, benessere sociale, competitività, rischio Paese.
Informazione in linea con l’art. 4, comma II Costituzione. Italiana”…concorrere al progresso materiale…”. Per cancellare: a.iaselli@angeloiaselli.it