Via il CUD, da quest’anno ci sarà il modello CU, la nuova Certificazione Unica dei redditi 2015 che fa riferimento ai redditi erogati nel 2014. Ecco cos’è, chi lo deve presentare e quando scade la consegna ai lavoratori.
Ad usare la certificazione Unica 2015 sono i sostituti d’imposta che debbono attestare sia i redditi di lavoro dipendente e assimilati, fino al 2014 riportati nel Cud, sia altri redditi (per esempio di lavoro autonomo e “redditi diversi”), ad oggi certificati in forma libera.
Modello CU 2015: chi deve compilarlo e chi no
Sono tenuti a compilare il modello CU 2015:
-i sostituti d’imposta che non hanno presentato, a partire dal 2011, l’apposito modello per la “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate” e che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente;
-la comunicazione deve essere compilata per ogni fornitura in caso di più invii contenenti almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente.
Non sono tenuti alla compilazione della Certificazione Unica 2015 invece i sostituti d’imposta che intendono variare i dati già comunicati a partire dal 2011.
Scadenza CU 2015
Una volta compilata la Certificazione deve essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo, in via telematica (direttamente o tramite un intermediario abilitato). Quest’anno essendo di sabato, slitta a lunedì 9 marzo 2015.
Invio CU 2015 in ritardo senza sanzioni
Essendo una novità di quest’anno, l’Agenzia delle entrate con un comunicato stampa pubblicato on line ha chiarito che al fine di semplificare ulteriormente la prima applicazione di questo invio, per il primo anno gli operatori potranno scegliere se compilare la sezione dedicata ai dati assicurativi relativi all’Inail e se inviare o meno le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti.
Sempre per il primo anno, fermo restando che tutte le certificazioni uniche che contengono dati da utilizzare per la dichiarazione precompilata devono essere inviate entro il 9 marzo 2015, quelle contenenti esclusivamente redditi non dichiarabili mediante il modello 730 (come i redditi di lavoro autonomo non occasionale) possono essere inviate anche dopo questa data, senza applicazione di sanzioni.
Scadenza consegna CU 2015
La Certificazione Unica 2015 dei sostituti d’imposta, deve essere consegnata dai sostituti d’imposta o enti eroganti e dagli enti pubblici o privati che erogano trattamenti pensionistici,, in duplice copia, al contribuente (dipendente, pensionato, percettore di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente nonché percettore di redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi ), entro il 28 febbraio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono i redditi certificati ovvero entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
Tale modalità di consegna del CU, pertanto, potrà essere utilizzata solo nei confronti di quanti siano dotati degli strumenti necessari per ricevere e stampare la certificazione rilasciata per via elettronica mentre deve essere esclusa, a titolo di esempio, nelle ipotesi in cui il sostituto sia tenuto a rilasciare agli eredi la certificazione relativa al soggetto deceduto ovvero quando il dipendente abbia cessato il rapporto di lavoro. Resta, dunque, in capo al sostituto d’imposta l’onere di accertarsi che ciascun soggetto si trovi nelle condizioni di ricevere in via elettronica la certificazione, provvedendo, diversamente, alla consegna in forma cartacea.
Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento.
Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa
scritti direttamente dai nostri Clienti.
I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati.
Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta,
causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://valoreazioni.com.