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Gli assegni per il nucleo familiare (Anf), comunemente detti assegni familiari, rientrano tra le prestazioni a sostegno del reddito riservate ai lavoratori dipendenti e a coloro che percepiscono redditi a questi assimilati, come ad esempio i pensionati o i lavoratori in cassa integrazione.

Il diritto agli assegni familiari è riconosciuto in virtù di due importanti parametri: il reddito complessivo del nucleo familiare e il numero dei componenti. In merito a quest’ultimo requisito, è bene ricordare che danno diritto all’assegno il coniuge non separato; i figli di età inferiore ai 18 anni, ai 21 se si tratta di nuclei familiari con almeno quattro figli oppure senza limiti di età per i figli disabili; i fratelli e i nipoti inabili, non coniugati e orfani di entrambi i genitori. Gli importi spettanti sono quindi determinati da questi due parametri e indicati in apposite tabelle pubblicate dall’Inps (per maggiori informazioni si veda “Tabelle assegni familiari Inps 2014-2015“).

Riguardo alla richiesta, occorre distinguere tra coloro che hanno un datore di lavoro (quindi i lavoratori dipendenti e i lavoratori in cassa integrazione) e coloro che invece non hanno una figura di riferimento ma un ente erogatore (quindi i pensionati, i lavoratori che percepiscono un’indennità di disoccupazione, ecc.). Nel primo caso la domanda per ricevere gli assegni familiari deve essere consegnata direttamente al datore di lavoro, compilando il modello ANF/DIP (SR 16). Nel secondo caso, invece, la domanda deve essere presentata direttamente all’Inps per via telematica (in tal caso bisogna essere in possesso del Pin oppure richiederlo sempre attraverso il sito); tramite contact center al numero 803 164; tramite patronati o intermediari dell’Inps.

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