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In caso di assegno smarrito o rubato, dopo aver provveduto a sporgere denuncia presso le autorità competenti occorre provvedere all’ammortamento dell’assegno stesso. L’ammortamento, in particolare, è una procedura volta a privare di validità il titolo di credito e ad assicurarne il pagamento al legittimo proprietario.

L’ammortamento può essere richiesto solo dal beneficiario dell’assegno stesso, mentre in caso di assegno circolare l’ammortamento può essere richiesto sia dal beneficiario che dall’istituto che lo ha emesso.

Per chiedere l’ammortamento occorre presentare apposita istanza al Tribunale del luogo in cui l’assegno bancario è pagabile, al Tribunale del luogo in cui vi sia una sede dell’istituto bancario che ha emesso l’assegno circolare oppure al Tribunale del luogo in cui il ricorrente ha il domicilio. L’istanza viene solitamente presentata attraverso la compilazione di un modulo disponibile presso il Tribunale stesso.

Una volta ricevuta l’istanza, il Tribunale provvede a svolgere gli opportuni accertamenti e successivamente emette un decreto con cui pronuncia l’ammortamento e autorizza il pagamento dell’assegno una volta trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale. Contro il decreto di ammortamento il detentore dell’assegno può proporre opposizione, che a sua cura deve essere notificata al ricorrente, al trattario e al traente. Se l’opposizione non viene proposta oppure viene rigettata con sentenza definitiva l’assegno bancario per il quale è stato chiesto l’ammortamento perde efficacia.

La procedura di ammortamento di un assegno, ricordiamo, non riguarda gli assegni con dicitura “non trasferibile” poiché in tal caso, qualora l’assegno venga smarrito, il beneficiario dell’assegno ha diritto di ottenere, a proprie spese, un duplicato denunciando la perdita alla banca e alla persona che ha emesso l’assegno.

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