Naspi, DIS-COLL, assegno e voucher per lavoratori disoccupati sono le nuove indennità di disoccupazione 2015 introdotte con il Decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”.
NASPI: soggetti e requisiti
Dal 1 maggio 2015 viene istituita una nuova indennità mensile di disoccupazione, denominata NASPI in favore dei lavoratori dipendenti, esclusi i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni e gli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato.
Per ottenere la NASPI occorre:
–stato di disoccupazione (ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
-nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
– trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
NASPI: importo e durata
La nuova disoccupazione NASpI è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.
L’importo NASPI è così determinato:
-75 per cento della retribuzione mensile nei casi in cui questa sia pari o inferiore nel 2015 all’importo di 1.195 euro
-75% + 25% della differenza tra la retribuzione mensile e l’importo di 1195 euro nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore al predetto importo.
Importo massimo possibile al mese di 1.300 euro. Viene corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni.
PER MAGGIORI DETTAGLI: NASPI: tutto sulla nuova indenità di disoccupazione 2015
DIS-COLL: soggetti e requisiti
Via l’una tantum per i cocopro arriva la nuova indennità di disoccupazione, DIS- COLL in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1 gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015
Per ottenere la nuova disoccupazione cocopro occorre:
-essere al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione (articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 181 del 2000)
-tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento;
-un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione.
PER MAGGIORI DETTAGLI: DIS-COLL: indennità disoccupazione co co pro
DIS-COLL: importo e durata
L’importo della DIS-COLL per il 2015 è pari al:
-75% del reddito mensile quando questo sia pari o inferiore nel 2015 all’importo di 1.195 euro
-75% + 25% della differenza tra il reddito medio mensile e il predetto importo, nel caso in cui il reddito medio mensile sia superiore al predetto importo.
In ogni caso l’importo massimo mensile è di 1.300 euro nel 2015.
Domanda NASPI e DIS-COLL 2015
Sia per la NASPI che per la DIS-COLL, la domanda deve essere presentata all’INPS, in via telematica:
-per la DIS-COLL entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro
-per la NASPI entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento.
Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa
scritti direttamente dai nostri Clienti.
I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati.
Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta,
causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://valoreazioni.com.