A seguito dell’approvazione definitiva della Legge di Bilancio (Sabato 29 Dicembre) possiamo procedere con l’analisi completa dei requisiti minimi 2019 e delle limitazioni necessarie per accedere al nuovo regime forfettario.
Infatti, seguendo quanto disposto dalla Legge di Bilancio 2019 possiamo vedere che il regime forfettario introdotto dalla Legge 190/2014 (Legge di Bilancio 2015), è stato riformato aumentando il limite di ricavi previsto ed introducendo anche dei nuovi requisiti di accesso.
Una delle maggiori novità che è diverrà ufficiale a seguito dell’approvazione della Legge di Bilancio 2019 il prossimo 29 dicembre.
Uno dei primi aspetti da considerare quando si parla di regime forfettario 2019 è quello inerente ai limiti dei ricavi; questi fino ad oggi si diversificavano per codici Ateco.
Oggi invece tutto questo viene uniformato a 65.000,00 euro. Il limite massimo di ricavi ammesso è imposto dalla normativa europea e viene recepita anche dall’Italia.
Nuovo regime forfettario 2019: requisiti di accesso
Possono accedere al nuovo regime forfettario tutti coloro che si trovano a svolgere una delle seguenti attività:
- Artistica
- Impresa
- Lavoro autonomo
- Lavoro professionale svolta in forma individuale (non sono quindi ammesse al regime forfettario le società e gli altri soggetti collettivi).
Il limite massimo di ricavi ammesso non deve essere superiore ai 65.000,00 €.
Viene fatto divieto anche di svolgere la propria attività in prevalenza (nei confronti del proprio datore di lavoro) di un soggetto che è considerato come datore di lavoro nei due anni precedenti o anche ad un soggetto ad esso riconducibile.
Non possono accedere al regime forfettario 2019 tutti i soggetti che:
- Partecipano a società di persone, associazioni, imprese familiari;
- Hanno un potere di controllo diretto o indiretto di società Srl o associazioni in partecipazione che esercitano attività direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dal soggetto in forfait.
Regime forfettario 2019: cosa cambia rispetto al 2018?
In merito al regime forfettario 2019 si deve precisare che esso prevede dei requisiti migliori rispetto a quanto previsto nel 2018. In particolare, i requisiti abrogati e non più richiesti a partire dal prossimo 1° gennaio 2019 sono:
- Eliminazione del tetto di spese per il personale di 5.000 euro esistente fino al 31 dicembre 2018;
- Eliminazione del limite inerente al costo per i beni strumentali di 20.000 euro esistente fino al 31 dicembre 2018;
- Eliminazione del limite al reddito di lavoro dipendente di 30.000 euro esistente fino al 31 dicembre 2018.
Tra le novità approvate dal governo ricordiamo l’abolizione dei coefficienti di redditività per il calcolo dell’imposta sostitutiva dovuta dai titolari di partita IVA.
A questa prima agevolazione si aggiungono anche le seguenti:
- Esonero dagli adempimenti IVA;
- Esonero dell’obbligo di fatturazione elettronica.
In breve, tutti i titolari di partita IVA potranno beneficiare della flat tax nel caso di ricavi o compensi che non superano i 65.000 euro nell’anno d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione.
Sono stati anche aboliti i limiti differenti in base all’attività esercitata. Tutti i professionisti e le imprese avranno un primo e unico requisito fondamentale da rispettare al fine di accedere al regime forfettario per le partite IVA dal 1° gennaio 2019: un ricavo massimo di compensi non superiore ai 65.000 euro.
Regime forfettario e limite alla partecipazione in società di persone, Srl e associazioni
Il nuovo limite del regime forfettario 2019 annovera anche nuove regole in merito alla partecipazione a società. In questo caso, la Legge di Bilancio ha modificato più volte i relativi parametri in questo difficile iter parlamentare.
Nello specifico, nel caso di approvazione della Legge di Bilancio 2019, il requisito delle partecipazioni risulterà modificato come detto in precedenza. Allo stato attuale abbiamo che:
Non appare necessario che la cessione dell’eventuale quota di controllo detenuta in una Srl debba avvenire entro il 31 dicembre 2018, apparendo coerente con l’orientamento di prassi anche la cessione entro il termine del prossimo anno.
Quando la norma parla di controllo non ci sono ulteriori riferimenti espliciti alla normativa sulle società; tuttavia è ragionevole ritenere che il riferimento sia all’articolo 2359 del codice civile.
Quando la norma parla di riconducibilità è ragionevole ritenere che tale concetto sia collegato ai codici Ateco del contribuente e della/e società in cui egli partecipa senza avere poteri di controllo.
Regime forfetario: cos’è?
Il regime forfetario per le partite Iva è considerato come un’agevolazione per tutti i nuovi titolari di partita IVA. Trattasi nello specifico di un nuovo regime agevolato, che è stato introdotto per la prima volta con la Legge di Stabilità 2015 ed entrato in vigore (in coabitazione con il regime dei minimi) il 1°gennaio 2015.
Oggi è considerato come l’unico regime che consente di tenere una partita IVA agevolata per effetto della Legge di Stabilità 2016.
Il suo primo anno di applicazione (2015) prevedeva che il regime forfetario convivesse con il regime dei minimi, soprattutto per effetto delle proteste dei free lance e delle associazioni di categoria che ritengono questo regime meno vantaggioso rispetto a quanto era previsto dal regime dei minimi medesimo.
In effetti, a seguito dell’entrata in vigore (il 1° gennaio 2015) nel mese di febbraio il decreto mille proroghe ne decretò “la convivenza forzata” con il regime dei minimi.
A seguito poi dell’entrata in vigore della Legge di Stabilità 2016, dal 1° gennaio 2016 il regime forfetario è rimasto l’unica forma di agevolazione esistente per aprire una partita IVA agevolata.
Regime forfetario: condizioni e requisiti di accesso 2019
Le condizioni ed i requisiti previsti per accedere ed aprire una partita IVA agevolata nel 2019 secondo quanto disposto dal regime forfettario sono i seguenti:
Non aver conseguito ricavi o compensi superiori ai limiti indicati nell’allegato della Legge di Stabilità 2016, diversi a seconda del codice Ateco di riferimento;
Non aver sostenuto spese per collaboratori superiori a 5.000 euro lordi;
Non aver superato i 20.000 euro di costi lordi per ammortamento di beni strumentali.
Sono esclusi, invece, dall’accesso alla partita IVA con regime forfetario tutti i contribuenti che si trovano nelle seguenti condizioni:
- Regimi speciali IVA o regime forfetari per la determinazione del reddito;
- Contribuenti non residenti, salvo che non si produca almeno il 75% del reddito in Italia e si assicuri un elevato scambio di informazioni;
- Contribuenti che come attività abituale effettuano cessioni di fabbricati, terreni edificabili, mezzi di trasporto nuovi.
Come si determina il reddito per i contribuenti nel regime forfetario?
Tutti i contribuenti titolari di una partita IVA (regime forfetario) determinano il reddito da assoggettare a tassazione fiscale e contributi previdenziali applicando la seguente formula:
Reddito fiscale= Fatturato*coefficiente di redditività
Dove abbiamo:
Coefficiente di redditività variabile in base a:
- Contribuente;
- Tipo di attività svolta;
- Relativo codice ATECO.
Regime forfetario: codice Ateco e limiti di reddito/ricavi/fatturato
Di seguito analizzeremo alcuni punti essenziali presenti per limiti di reddito, ricavi/fatturato e coefficiente di redditività.
Essi sono divisi in base al settore economico di riferimento (tra parentesi le radici del codice ATECO). La lista che segue si riferisce al 2018, dato che come abbiamo già anticipato i limiti di reddito per il 2019 sono estesi fino a 65.000 euro:
- Industrie alimentari e delle bevande (10 – 11) coefficiente redditività è il 40% limite ricavi/fatturato 45.000 euro;
- Commercio all’ingrosso e al dettaglio [45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9] limite ricavi/fatturato è 50.000 con coefficiente di redditività al 40%;
- Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande (47.81): limite fatturato/ricavi 40.000 e coefficiente di redditività al 40%;
- Commercio ambulante di altri prodotti (47.82 – 47.8): limite fatturato/ricavi 30.000 e coefficiente di redditività al 54%;
- Costruzioni e attività immobiliari (41 – 42 – 43) – (68): limite fatturato/ricavi 25.000 e coefficiente di redditività all’ 86%;
- Intermediari del commercio (46.1): limite fatturato/ricavi 25.000 e coefficiente di redditività al 62%;
- Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione (55 – 56): limite fatturato/ricavi 50.000 e coefficiente di redditività al 40%;
- Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi (64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 -73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88): limite fatturato/ricavi 30.000 euro e coefficente di redditività al 78%;
- Altre attività economiche (da 01 a 03 a 05 a 09), (da 12 a 33, da 35 a 39), (49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) -(84) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99) limite fatturato/ricavi 30.000 euro e coefficiente di redditività al 67%.
Partita IVA: gli esclusi dal regime forfettario 2019
Secondo quanto disposto dalla Legge di Bilancio 2019 i titolari di partita IVA che detengono quote di partecipazione in SRL, sono esclusi dal regime forfettario e dall’applicazione della flat tax al 15%. Questo per effetto della incompatibilità tra partita IVA forfettaria e lavoro dipendente.
La vecchia norma limitava l’accesso al regime fiscale agevolato partita IVA per coloro che esercitano attività d’impresa, arti e professioni prevalentemente nei confronti di uno dei datori di lavoro per cui ha lavorato nei 2 anni precedenti o in ogni caso nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente agli stessi riconducibili.
Anche se al momento non è più previsto il limite di 30.000 euro di redditi da lavoro dipendente al fine di usufruire dell’applicazione del regime forfettario sulla quota di ricavi o compensi da lavoro autonomo, la Legge di Stabilità 2019 prevede una clausola atta ad evitare che cresca il fenomeno delle false partite IVA.
Regime forfettario e quote SRL: le piccole grandi incongruenze della nuova norma
Al momento non si comprende quella che è la ragione della nuova norma (in fase di introduzione) considerando che il nuovo regime forfettario non avrà alcun limite rispetto alla titolarità di un altro reddito da lavoro dipendente, a prescindere dall’ammontare di quest’ultimo.
Non ci dovrebbe essere neanche preclusioni per accedere al regime agevolato per tutti i soggetti che risultano soci di Società per Azioni e di Società in Accomandita per Azioni e che rientrano anch’esse nell’ambito delle società di capitali, proprio come lo sono le SRL.
Regime forfetario: unica partita IVA agevolata rimasta in vita?
Per effetto della Legge di Stabilità 2016 possiamo confermare che dal 2016 ad oggi l’unico regime agevolato è il regime forfetario. Di conseguenza tutti i soggetti che vogliono aprire una partita IVA nel 2019 o che lo hanno fatto dal 2016 ad oggi, possono optare solo per questo regime agevolato.
In questo caso i titolari di partita Iva saranno soggetti a:
- Imposta sostitutiva pari al 5% per i primi 5 anni di attività, nel caso di nuova attività (regime forfetario “start-up”), oltre i quali tale aliquota salirà al 15%;
- Imposta sostitutiva subito pari al 15%, in caso di prosecuzione di attività già esistente.
Il tetto di ricavi, fatturato e reddito dipenderà dai parametri previsti rispetto al tipo di attività svolta. La differenza rispetto al regime dei minimi è che non ci saranno limiti temporali di riferimento, come avveniva precedentemente.
Per i contribuenti che decideranno aprire una partita IVA possono avvalersi di 2 alternative:
- Regime IVA ordinario, quindi tassazione sui redditi, Irap, IVA e studi di settore;
- Regima partita IVA agevolata con regime forfetario, quindi imposta sostitutiva da applicare al prodotto tra il coefficiente di redditività ed il fatturato prodotto, esenzione dalla tassazione Irpef, IRAP, IVA più le semplificazioni contabili e formali.
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