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Quando un automobilista si adopera nella ricerca dei preventivi di assicurazioni per la propria auto commette spesso degli errori, che se evitati consentirebbero un notevole risparmio di risorse economiche e chiaramente anche di tempo. Il preventivo resta senza dubbio lo strumento più adatto per cercare la polizza RC auto che meglio si adatta alle proprie esigenze, ma soprattutto quella più economica rispetto alle proposte delle compagnie assicurative concorrenti. Ma quali sono gli errori commessi solitamente dagli automobilisti nella compilazione dei preventivi per la polizza RC auto?

L’errore più frequente è relativo alla data di decorrenza dell’assicurazione sulla propria auto, ovvero il giorno preciso dal quale parte ufficialmente la copertura assicurativa. Di regola la copertura scatta alla mezzanotte della data di decorrenza, per cui si tratta del giorno successivo. Quindi, se ad esempio la polizza RCA scade il 20 novembre, nel preventivo è corretto inserire come data di decorrenza della nuova polizza sempre il 20 novembre e non il 21 novembre come spesso accade.

Bisogna poi ricordarsi che, ai fini della corretta stesura del preventivo, il proprietario dell’auto è colui al quale l’autovettura è intestata ma non necessariamente anche il contraente della polizza RCA, che invece è l’intestatario dell’assicurazione. L’auto può essere tranquillamente assicurata da una persona diversa dal proprietario. Tuttavia, la classe di rischio resta quella del proprietario, anche se a guidare è soltante il contraente della polizza RCA.

La classe di rischio da inserire nel preventivo è quella che sull’attestato di rischio è indicata con il simbolo CU, ovvero la classe universale. Se non è stata mai contratta una polizza RCA, si parte dalla 14-esima classe. Per ottenere delle agevolazioni in base alla legge Bersani, D.Lgs. 40/2007, è necessario che la polizza dalla quale poter ereditare la classe di rischio sia attiva. Inoltre, deve essere una polizza relativa a un’auto appena acquistata o nuova. Infine, il proprietario del nuovo veicolo e quello del veicolo già assicurato devono essere la stessa persona (o un parente dello stesso stato di famiglia).

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