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Nel 2012 il governo tecnico guidato da Mario Monti ha deliberato importanti novità in materia di risparmio e investimenti. Nella maggior parte dei casi decretando un graduale aumento della tassazione per gli anni a venire.

Alla luce della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del maxi-emendamento fiscale, originato dal Decreto Legge 16/2012, andiamo a verificare come è cambiata la tassazione cui sono soggetti i residenti italiani che hanno conti correnti o conti deposito detenuti all’estero, a prescindere dal fatto che corrispondano o meno gli interessi. Se maturano interessi, saranno tassati anche questi.

Il DL “Salva-Italia” aveva stabilito le aliquote per le attività finanziarie detenute all’estero, compresi conti correnti e conti deposito.

In particolare, dal 2013 l’aliquota è salita allo 0,15% (dallo 0,1% del 2012) proporzionalmente ai mesi effettivi (non ai giorni) e senza una soglia minima (quindi applicabile già da 1 centesimo). Con il maxi-emendamento questa tassazione è stata sostituita da un’imposta fissa di 34,2 euro prevista dal DPR 642/1972.

Questa imposta è limitata alle posizioni detenute da residenti fiscali italiani presso paesi dell’UE o della SEE (Spazio Economico Europeo).

Per le posizioni detenute fuori UE o SEE, come ad esempio in Svizzera, resta valida la tassazione stabilita dalla “patrimoniale-Monti”.

Per le posizioni estere in UE o SEE con interessi infruttiferi o saldo negativo si paga comunque un bollo fisso di 34,2 euro (in Italia sotto i 5mila euro non si paga).

Le posizione detenute in paesi extra-UE saranno soggette alla doppia imposizione (locale e patrimoniale-Monti), ma in caso di posizioni a saldo nullo non si pagherà la patrimoniale.

L’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero si chiama Ivafe, introdotta dall’art. 19, comma 18, Dl 201/2011: include conti correnti, conti deposito, obbligazioni, partecipazioni al capitale, contratti di natura finanziaria, metalli preziosi e diritti d’acquisto per azioni straniere.

tassazione conti correnti esteri
Tassazione conti correnti esteri

Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe) – Che cos’è?

Tutte le persone fisiche residenti in Italia e che detengono all’estero:

  1. Prodotti finanziari;
  2. Conti correnti;
  3. Libretti di risparmio;

Sono sogetti al versamento di un’imposta sul loro valore: l’Ivafe.

L’oggetto del tributo è stato determinato in dalla legge europea 2013-bis (legge del 30 ottobre 2014 n. 161), entrata in vigore dal 25 novembre 2014.

Precedentemente, il riferimento era costituito dalle “attività finanziarie detenute all’estero”.

Base imponibile e aliquote

L’imposta viene calcolata sul valore dei prodotti finanziari; essa è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e al periodo di detenzione ed è pari al 2 x 1000 dal 2014.

Per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all’estero l’imposta è stabilita nella misura fissa di 34,20 euro per ciascun conto corrente o libretto di risparmio detenuti all’estero.

Sono si è soggetti a imposta quando il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti conto e dai libretti non è superiore a 5.000 euro.

Il valore dei prodotti finanziari è costituito dal valore di mercato. Questo deve essere rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui le stesse sono detenute, anche utilizzando la documentazione dell’intermediario estero di riferimento per le singole attività o dell’impresa di assicurazione estera.

Per le sole attività finanziarie che hanno una quotazione nei mercati regolamentati si deve utilizzare questo valore.

Per le azioni, le obbligazioni e gli altri titoli o strumenti finanziari non negoziati in mercati regolamentati e nei casi in cui le attività finanziarie quotate siano state escluse dalla negoziazione, si deve far riferimento al valore nominale o al valore di rimborso anche se rideterminato ufficialmente.

Se il titolo ha sia il valore nominale sia quello di rimborso, la base imponibile da prendere in considerazione è costituita dal valore nominale.

Quando manca il valore nominale ed il valore di rimborso, la base imponibile è costituita dal valore di acquisto dei titoli.

Dall’imposta dovuta si deve detrarre un credito d’imposta che viene posto pari all’ammontare dell’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui i prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio sono detenuti.

Il credito non può in ogni caso superare l’imposta dovuta in Italia.

Non si è soggetti a credito d’imposta se il Paese in cui è detenuta l’attività finanziaria presenta una convenzione per evitare le doppie imposizioni che prevede l’imposizione esclusiva nel Paese di residenza del possessore.

In questi casi, per le imposte patrimoniali eventualmente pagate all’estero potrà essere richiesto il rimborso all’Amministrazione fiscale del Paese in cui le suddette imposte sono state applicate nonostante le disposizioni convenzionali.

Versamento e dichiarazione

Il pagamento dell’Ivafe segue le regole previste per l’Irpef, comprese quelle riguardanti le modalità di versamento dell’imposta in acconto e a saldo. Ad oggi i codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

CODICE TRIBUTO DENOMINAZIONE
4043 Denominato Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 18, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – SALDO
4047 Denominato Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 18, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO PRIMA RATA
4048 Denominato Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 18, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE

Nella dichiarazione, tutti i dati sulle attività finanziarie detenute all’estero devono essere indicati, a partire dal 2014, nel quadro RW.

In precedenza il contribuente era chiamato a compilare la Sezione XV B del quadro RM del modello Unico Persone fisiche, indicando il controvalore in euro degli importi in valuta.

Normativa e Prassi

Articolo 19 del Dl 201/2011

Disposizioni in materia di imposta di bollo su conti correnti, titoli, strumenti e prodotti finanziari nonche’ su valori “scudati” e su attivita’ finanziarie e immobili detenuti all’estero;

Articolo 9 della Legge n. 161 del 30/10/2014

Modifiche alla disciplina dell’imposta sul valore delle attivita’ finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato. Caso EU Pilot 5095/13/TAX U.

Circolare n. 28/E del 2 luglio 2012

Beni all’estero – Arrivano le istruzioni relative al pagamento delle nuove imposte sul valore degli immobili e le attività finanziarie detenuti all’estero.

Risoluzione n. 27/E del 19 aprile 2013

Ridenominazione dei codici tributo “4041”, “4042”, “4043” e istituzione di ulteriori codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero e dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero ai sensi dell’articolo 19, commi da 13 a 23, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

Maggiori approfondimenti:

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